Cassazione Civile, Ordinanza n. 14978/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (cittadino)
La controversia
Un soggetto aveva ottenuto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, un maggior importo a titolo di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo penale. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'appello che aveva respinto l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo, ritenendo applicabile la sospensione feriale dei termini al termine semestrale previsto per la domanda ex L. n. 89 del 2001, e aveva inoltre rideterminato l'indennizzo. Con quattro motivi, il ricorrente ha sostenuto, in sintesi: che il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione non sarebbe soggetto a sospensione feriale, alla luce delle modifiche normative sopravvenute; che la possibilità di ricorrere alla mediazione renderebbe il procedimento non più "necessitato", escludendo la sospensione feriale; che la riduzione del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. deporrebbe contro l'applicazione della sospensione; e che, comunque, la struttura monitoria del procedimento Pinto e le esigenze di speditezza sarebbero incompatibili con la proroga feriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito e trattato congiuntamente i quattro motivi, dichiarandoli inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità già consolidata. La Corte ha ribadito che la sospensione feriale si applica al termine di sei mesi dell'art. 4 L. n. 89 del 2001 per proporre domanda di equa riparazione, poiché si tratta del termine entro cui deve essere instaurato il giudizio quando l'azione è l'unico rimedio per far valere il diritto. Ha inoltre escluso che la struttura semplificata o monitoria del procedimento, la possibile alternativa della mediazione, la natura decadenziale del termine o la riduzione del termine lungo di impugnazione possano mutare tale conclusione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite; non è stata applicata la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché il procedimento era esente da contributo unificato e soccombente era un'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 4 L. n. 89/2001
termine semestrale per la proposizione della domanda di equa riparazione
Il termine per proporre domanda di equa riparazione è soggetto alla sospensione feriale dei termini.
L. n. 742/1969
La sospensione feriale si applica anche ai termini per instaurare il giudizio quando l'azione è l'unico rimedio per far valere il diritto; opera anche nei procedimenti monitori e nelle successive opposizioni.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e i motivi non offrono argomenti per mutare orientamento.
art. 327 c.p.c.
La riduzione del termine lungo di impugnazione non incide sulla regola della sospensione feriale, che continua ad applicarsi anche ai termini di impugnazione ordinaria.
artt. 358 e 387 c.p.c.
La sospensione feriale opera anche rispetto a termini di impugnazione che, in caso di precedente declaratoria di improcedibilità o inammissibilità, non consentono la riproposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è stata disposta la dichiarazione di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il procedimento era esente e soccombente era un'Amministrazione dello Stato.
D. Lgs. n. 28/2010
La possibilità di mediazione è stata qualificata come rimedio alternativo e volontario, privo di incidenza sull'applicabilità della sospensione feriale.
Massime di principio
- La sospensione feriale dei termini si applica anche al termine decadenziale per proporre la domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001, perché si tratta del termine entro cui va instaurato un giudizio che costituisce l'unico rimedio per far valere il diritto.
- La natura semplificata, monitoria o accelerata del procedimento non esclude di per sé la sospensione feriale, che si applica anche ai procedimenti monitori, alla fase di opposizione e, in generale, ai procedimenti con esigenze di celerità.
- La presenza di rimedi alternativi e facoltativi, come la mediazione, non incide sulla disciplina del termine di proposizione della domanda giudiziale, quando tale rimedio non sostituisce in modo necessario l'azione in giudizio.
- Le modifiche legislative che rafforzano il carattere decadenziale del termine o riducono altri termini processuali non trasformano il termine di proposizione della domanda in termine sostanziale né ne escludono la sospensione feriale.
- È inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., il ricorso per cassazione che censuri una decisione conforme a un orientamento di legittimità consolidato senza prospettare argomenti idonei a mutarlo.
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