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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15204/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello di CALÌ contro la condanna del Tribunale di Termini Imerese per furto pluriaggravato. Il motivo unico dedotto lamentava inosservanza di norme processuali a pena di inammissibilità/nullità, sostenendo che la Corte territoriale avesse esaminato il gravame in modo sbrigativo e non avesse valutato correttamente le censure difensive: in particolare si contestava l'omessa valutazione dell'assoluzione prospettata e la valutazione dello "stato di necessità", introducendo la questione giuridica della possibilità di includere la "serenità economica" nel concetto di "dignità" della persona; inoltre si affermava l'assenza di prova della riconducibilità dell'allaccio abusivo all'imputato e della sua consapevolezza.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente riscontrato la mancanza di specificità del gravame: l'appello non aveva effettivamente contestato le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (in particolare non aveva confutato la confessione dell'imputato e gli altri elementi probatori richiamati dal Tribunale). Quanto alla doglianza sullo stato di necessità, la Corte ha confermato che mancavano elementi probatori idonei a dimostrare uno stato di bisogno tale da giustificare l'esimente, e che tale carenza non era stata colmata in appello. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto la condanna a carico del ricorrente in base a tale articolo.

  • Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 (giurisprudenza)

    Principio giurisprudenziale richiamato: l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla precisione con cui le ragioni sono esposte nel provvedimento impugnato.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'assenza di ragioni di esonero dalla condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende; la giurisprudenza costituzionale è stata evocata per confermare l'applicabilità della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Un ricorso in appello o per cassazione deve enunciare e argomentare in modo specifico i rilievi critici rispetto alle motivazioni del giudice di merito: non è sufficiente una diversa lettura dei fatti senza il confronto diretto con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Se si contesta la valutazione delle prove (es. confessione, elementi probatori oggettivi), è necessario motivare perché tali elementi siano viziati o non probatori, indicando elementi concreti di fatto o di diritto che ne inficiano il valore probatorio.
  • Nel sostenere un'esimente come lo "stato di necessità" occorre produrre elementi fattuali idonei a dimostrare i requisiti richiesti (grado di bisogno incompatibile con il soddisfacimento delle minime esigenze di vita); mere affermazioni di disoccupazione o difficoltà economiche, senza dati probatori, sono insufficienti.
  • La Corte d'appello (e la Cassazione) possono dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando manca la specificità dei motivi, configurando ciò un rischio processuale grave per la parte impugnante.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); pertanto, prima di proporre impugnazioni, è opportuno valutare se i motivi sono sufficientemente dettagliati e supportati da elementi probatori/giuridici.

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