Sentenza n. 686/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa relativa al servizio prestato nel periodo 10 dicembre 2023 - 22 luglio 2024, con qualifica finale "nella media"
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa nella parte in cui il revisore, Comandante di Compagnia, si è discostato dal giudizio del compilatore, Comandante della Stazione presso cui il militare prestava servizio e suo superiore diretto, che aveva espresso la qualifica finale "superiore alla media". Il primo motivo deduceva la violazione dell’obbligo di astensione, sostenendo che il revisore aveva deferito il ricorrente all’autorità giudiziaria, aveva partecipato ad attività connesse al procedimento penale e aveva successivamente promosso o definito un procedimento disciplinare nei suoi confronti, circostanze ritenute idonee a compromettere la serenità e imparzialità della valutazione. Il secondo motivo deduceva l’illegittimità del giudizio peggiorativo per difetto di motivazione, illogicità, travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria, in quanto il revisore aveva modificato negativamente cinque voci e il giudizio finale senza indicare gli episodi concreti posti a fondamento del dissenso rispetto alla valutazione del superiore diretto. Il ricorrente evidenziava inoltre che il procedimento penale era stato archiviato.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il primo motivo è stato respinto: non sussisteva un obbligo di astensione del revisore, poiché non era stata avviata un’inchiesta formale e non erano emersi fattori o indici oggettivi, particolarmente significativi, tali da dimostrare che il giudizio non potesse essere sereno. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il revisore non aveva formulato la notizia di reato né svolto direttamente le indagini, che erano state delegate al Nucleo operativo radiomobile sotto la dipendenza funzionale dell’autorità giudiziaria; la sola partecipazione agli interrogatori di garanzia non dimostrava un condizionamento della valutazione. Il secondo motivo è stato invece accolto. Sebbene la valutazione caratteristica dei militari costituisca espressione di ampia discrezionalità tecnica e, di regola, non richieda una motivazione diffusa, il revisore che si discosti in senso peggiorativo dalla valutazione del superiore diretto, soprattutto con riferimento a specifiche voci, deve indicare, anche sinteticamente ma in modo intelligibile, le ragioni concrete del dissenso. Nel caso esaminato tale motivazione mancava, né poteva essere integrata in giudizio. La scheda valutativa è stata quindi annullata. Le spese sono state compensate; il contributo unificato, se versato, è stato posto a carico dell’amministrazione resistente e rimborsato al ricorrente.
Norme richiamate
art. 690 T.U.R.O.M.
Richiamato dal ricorrente quale disciplina dei documenti caratteristici e dei casi di astensione dei superiori nella redazione delle valutazioni.
art. 3 d.P.R. 213/2002
Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti dell’astensione nella redazione della documentazione caratteristica.
art. 109 Cost.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria
Il Tribunale ne ricava che il personale delegato alle indagini di polizia giudiziaria dipende funzionalmente dall’autorità giudiziaria; pertanto, l’appartenenza organizzativa del Nucleo operativo alla Compagnia non dimostra, in assenza di elementi specifici, un condizionamento da parte del Comandante della Compagnia.
art. 6 d.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431
La divergenza del revisore rispetto al compilatore, quando riguarda specifiche voci della scheda valutativa, impone una motivazione specifica del dissenso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella documentazione caratteristica dei militari, l’obbligo di astensione del superiore valutatore non deriva da mere congetture o dal semplice coinvolgimento del militare in un procedimento penale o disciplinare, ma richiede casi previsti dalla legge oppure fattori e indici oggettivi, particolarmente significativi, che dimostrino concretamente l’impossibilità di formulare un giudizio sereno e obiettivo.
- La valutazione caratteristica del militare è espressione di ampia discrezionalità tecnica e, di regola, non necessita di una motivazione analitica; tuttavia, quando il revisore si discosta in senso peggiorativo dal giudizio del superiore diretto che opera a stretto contatto con il valutato, deve indicare, anche sinteticamente, le ragioni intelligibili e concrete del dissenso.
- Quando il dissenso del revisore riguarda specifiche voci della scheda valutativa, la motivazione deve riferirsi alle ragioni della divergenza rispetto al compilatore; l’assenza di tale motivazione determina la contraddittorietà e l’illegittimità della scheda.
- La motivazione mancante della scheda valutativa non può essere integrata dall’amministrazione nel corso del giudizio, sicché la legittimità dell’atto deve essere verificata sulla base delle ragioni espresse al momento della sua adozione.
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