Ordinanza n. 60/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: del Decreto del Commissario ad Acta della Regione Molise per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario n. 20 del 01/03/2024 avente ad oggetto “Documento di Programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Approvazione”; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti; quanto a motivi aggiunti del 05.07.2024, del Decreto del Commissario ad Acta della Regione Molise per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario n. 80 del 03/05/2024 avente ad oggetto “Documento di Programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Aggiornamenti” e relativo documento allegato; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti; quanto ai motivi aggiunti del 06.07.2026: del Decreto del Commissario ad Acta della Regione Molise per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario n. 62 del 29/04/2026 avente ad oggetto “Programma Operativo 2026-2028. Adozione a norma dell’art. 1, comma 871, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199” e relativo documento allegato; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti ivi incluse le “prescrizioni vincolanti di modifica e integrazione richieste dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze” con il parere acquisito al protocollo della Regione Molise n. 5091/2026 (Invio SiVAS 02/04/2026-86-P);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti del Commissario ad acta della Regione Molise n. 20/2024, n. 80/2024 e n. 62/2026, relativi alla programmazione della rete territoriale sanitaria e al Programma Operativo 2026-2028
Esito
La controversia
La società cooperativa sociale ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, i decreti del Commissario ad acta concernenti l'approvazione e l'aggiornamento del Documento di Programmazione della rete territoriale della Regione Molise, nonché il Programma Operativo 2026-2028 e i relativi atti presupposti e connessi, comprese le prescrizioni ministeriali di modifica e integrazione. L'ordinanza non esamina i vizi di legittimità dedotti né il merito delle censure. Il Presidente del TAR, rilevata l'esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza e di verificare quali giudizi richiedano effettiva trattazione, ha richiesto alle parti di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito oppure se siano intervenute rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto un incombente istruttorio consistente nel deposito, da parte delle parti costituite, di dichiarazioni sull'attuale interesse alla definizione del giudizio nel merito e sull'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. Le parti dovranno anche segnalare eventuali connessioni con altri giudizi amministrativi pendenti. Il termine per il deposito è fissato al 30 settembre 2026. Non è stata assunta alcuna decisione sull'annullamento degli atti impugnati, né sulle spese.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'adozione dell'incombente istruttorio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il dovere di cooperazione tra giudice e parti giustifica la richiesta di aggiornare il giudizio sull'interesse alla decisione e di segnalare eventuali definizioni alternative o connessioni con altri processi.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del codice del processo amministrativo
Richiamato in relazione all'esigenza di accrescere la funzionalità dell'ufficio mediante la fissazione in udienza dei soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022
Richiamato per le Linee guida sullo smaltimento dell'arretrato e sulla razionalizzazione dell'attività dell'ufficio per il processo.
Massime di principio
- Nella gestione dei giudizi pendenti, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di attestare l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione di merito e di indicare eventuali sopravvenienze rilevanti ai fini della rinuncia, dell'improcedibilità o della cessazione della materia del contendere.
- Quando la parte dichiara la permanenza dell'interesse alla decisione, può essere richiesto anche di segnalare le connessioni oggettive o soggettive del giudizio con altri processi amministrativi, al fine di razionalizzare la trattazione e prevenire duplicazioni.
- Il dovere di cooperazione tra giudice amministrativo e parti per la ragionevole durata del processo consente l'adozione di incombenti interlocutori finalizzati a selezionare i giudizi che necessitano di un'effettiva trattazione del merito.
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