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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28202/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, con la quale l’Amministrazione recuperava a tassazione, per l’anno 2009, somme portate in deduzione dal reddito derivante dalla locazione di un immobile realizzato su area demaniale a titolo di canone concessorio del suolo. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. L’Agenzia ricorreva in cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 e 10 TUIR: sosteneva che il canone concessorio non era deducibile, perché non si trattava di un onere reale gravante sul reddito dell’immobile, ma di un’obbligazione personale derivante dal rapporto concessorio; inoltre, il controllo poteva essere svolto in via formale con cartella, senza necessità di avviso di accertamento, poiché l’indeducibilità era immediatamente rilevabile. La contribuente resisteva e invocava anche un preteso giudicato relativo ad annualità precedenti, eccezione poi ritenuta infondata.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di giudicato, osservando che, in materia di diverse annualità d’imposta, il giudicato può riguardare solo fatti costitutivi a carattere tendenzialmente permanente, non elementi variabili o profili procedimentali di distinti atti amministrativi. Ha poi accolto il motivo dell’Agenzia: il canone concessorio relativo all’occupazione/concessione demaniale non integra un "canone, livello, censo o altro onere" deducibile ai sensi dell’art. 10 TUIR, perché non è un onere reale ma un’obbligazione personale, priva di ambulatorietà. Inoltre, la rettifica poteva essere compiuta in sede di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, trattandosi di esclusione immediata di una deduzione non spettante, senza necessità di avviso di accertamento, riservato ai casi in cui sia necessaria una complessa attività di verifica o interpretazione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito respingendo la domanda introduttiva della contribuente. Le spese di lite sono state poste a carico della controricorrente, con compensazione delle spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    consente, nell’ambito del controllo formale, di escludere le deduzioni dal reddito non spettanti; l’avviso di accertamento è necessario solo quando occorra una complessa attività di verifica o interpretazione, non quando l’indebita deduzione sia immediatamente rilevabile.

  • art. 10 TUIR

    ammette la deduzione dal reddito di canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, ma solo se si tratta di oneri reali; il canone concessorio demaniale non vi rientra perché ha natura personale e non reale.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendovi ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito respingendo la domanda originaria.

  • art. 2697 c.c.

    non è espressamente applicato in modo decisivo, ma la decisione valorizza la struttura del fatto deducibile e la sua immediata verificabilità in sede di controllo formale.

Massime di principio

  • Ai fini della deducibilità fiscale, i "canoni" o oneri deducibili ex art. 10 TUIR devono avere natura reale e gravare sul reddito o sul bene in modo oggettivo e ambulatorio; un corrispettivo dovuto in forza di un rapporto concessorio personale non è deducibile.
  • Nel controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 l’Ufficio può escludere deduzioni chiaramente non spettanti senza previa emissione di avviso di accertamento; l’atto impositivo ordinario è richiesto soltanto quando la pretesa imponga valutazioni complesse o attività istruttorie non meramente documentali.
  • L’eccezione di giudicato su annualità diverse è ammissibile solo per fatti costitutivi della fattispecie d’imposta che abbiano carattere tendenzialmente permanente, non per elementi variabili o per profili procedimentali relativi a distinti atti amministrativi.
  • Quando la causa è matura e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può, cassata la sentenza impugnata, decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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