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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6675/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo appello contro la condanna del Tribunale di Roma per tentato furto in abitazione. Il motivo unico denunciava inosservanza degli artt. 670 e 544 c.p.p.: in particolare, era stato proposto un incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. e il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 27/01/2022, aveva dichiarato nulla la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado; non essendovi più un titolo esecutivo rituale, la ricorrente aveva impugnato con appello il 24/02/2022 prima della rinnovazione della notifica, mentre la Corte d'appello aveva ritenuto il gravame tardivo per mancata rimessione in termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza che distingue l'incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) dalla richiesta di restituzione nel termine: la nullità della notifica dell'estratto contumaciale impedisce la decadenza dal termine d'impugnazione. Preso atto che il termine di prescrizione del reato (commesso l'11/08/2007) è spirato il 21/09/2018, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Regola l'incidente di esecuzione volto a verificare l'esistenza e la corretta formazione del titolo esecutivo; nel caso ha permesso di contestare la validità della notifica dell'estratto contumaciale e quindi la sussistenza del titolo che farebbe decorrere il termine d'impugnazione.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Riguarda l'impugnazione delle sentenze e gli aspetti formali della notifica; è stato richiamato come norma la cui inosservanza è stata dedotta nel motivo di ricorso.

  • art. 157 cod. pen.

    Attiene al decorso della prescrizione; utilizzato per il calcolo del termine prescrizionale del reato in questione.

  • art. 161 cod. pen.

    Disciplina gli effetti dell'interruzione della prescrizione; nella decisione è stato richiamato ai fini della determinazione del periodo prescrizionale tenendo conto delle interruzioni e dell'assenza di sospensioni.

  • Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023 (Kolaj)

    Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023

    Stabilisce la differenza tra le disposizioni sull'incidente di esecuzione (che riguardano la formazione del titolo esecutivo) e quelle sulla restituzione nel termine (che presuppongono un titolo regolarmente formato e la sua mancata conoscenza).

  • Sez. U, n. 35402 del 09/07/2003 (Mainente)

    Sez. U, n. 35402 del 09/07/2003

    Afferma che, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione della sentenza contumaciale, la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto non può essere sostituita da altri atti (es. ordine di esecuzione della pena).

  • Sez. 5, n. 4223 del 09/12/2008 (Castano)

    Sez. 5, n. 4223 del 09/12/2008

    Conferma che, in presenza di nullità della notifica dell'estratto contumaciale, non opera la decadenza dal termine di impugnazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione di nullità della notifica dell'estratto contumaciale (accertata con ordinanza del giudice dell'esecuzione) interrompe gli effetti che farebbero decorrere il termine d'impugnazione: non si può computare la decadenza dall'impugnare sul presupposto di una notifica nulla.
  • L'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. è strumento idoneo a far valere la mancata o viziata formazione del titolo esecutivo e va distinto dalla richiesta di restituzione nel termine (che presuppone invece un titolo formato ma non conosciuto).
  • Se, a seguito dell'accertamento di nullità e degli ulteriori accertamenti sul decorso dei termini, emerge che il reato è estinto per prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
  • Nelle situazioni analoghe è fondamentale verificare le date: data della dichiarazione di nullità, data di proposizione dell'appello e data della eventuale rinnovazione della notifica; azioni cautelative (es. rimessione in termini) possono comunque essere valutate quando il rischio di decadenza è concreto.
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione a interruzioni e sospensioni previste dalla legge (artt. 157 e 161 c.p.); la presenza di interruzioni può modificare radicalmente l'esito processuale.

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