Cassazione Penale, Sentenza n. 4869/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con unico motivo, deducendo violazione della legge penale in relazione all'art. 7, comma 1, d.lgs. 159/2011 e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Ha altresì contestato la violazione della preclusione processuale derivante da precedenti statuizioni definitive (essendo state già applicate in passato misure di prevenzione), lamentando che la Corte territoriale si sia limitata a valutare la stabile dedizione alla commissione di delitti senza apprezzare adeguatamente il pericolo effettivo per la sicurezza e la tranquillità pubblica. Infine ha censurato la durata della misura, l'imposizione dell'obbligo di soggiorno e della cauzione, per carenza di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per ragioni non consentite. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e non impedisce la rivalutazione della pericolosità ove emergano elementi ulteriori (anteriori o successivi) non valutati nel precedente giudizio. Ha condiviso la ricostruzione cronologica delle condotte del ricorrente dal 2015 in poi (condanne definitive, denunce per reati contro il patrimonio, la libertà personale, la pubblica amministrazione, stupefacenti, armi ed esplodenti, nonché plurime violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale), ritenendole indicatori di persistente pericolosità sociale. Le censure sulla mancata individuazione di specifici fatti, sulla durata della misura e sulle prescrizioni sono state ritenute generiche e inammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
"può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività"
La Corte ha interpretato l'art. 1, lett. c) come comprensivo di soggetti non occasionalmente dediti a reati la cui offensività colpisce beni collettivi (ordine e sicurezza), includendo reati in materia di armi, stupefacenti e le ripetute violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale quale indice di pericolosità sociale.
art. 7, comma 1, d.lgs. 159/2011
Richiamato dal ricorrente come norma violata, il giudice ha ritenuto infondata la censura: l'eventuale preclusione del giudicato non impedisce nuova valutazione quando emergano ulteriori elementi (anteriori o successivi) non valutati nei precedenti provvedimenti.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse adeguata e dettagliata (ricostruzione cronologica delle condotte), e ha considerato la critica del ricorrente generica e dunque inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in considerazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; finalità sanzionatoria per ricorsi manifestamente infondati o dolosamente temerari.
Massime di principio
- La preclusione del giudicato in materia di misure di prevenzione opera rebus sic stantibus e non esclude la possibile rivalutazione della pericolosità quando emergano ulteriori elementi, anteriori o sopravvenuti, non valutati nei precedenti provvedimenti.
- Le ripetute condotte delittuose, le violazioni delle prescrizioni di misure di prevenzione e reati che colpiscono interessi collettivi (es. armi, stupefacenti, ordine pubblico) costituiscono indici rilevanti per ritenere la sussistenza della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione della sorveglianza speciale.
- Le doglianze generiche sulla motivazione, sulla durata della misura o sulle prescrizioni connesse sono inammissibili; il giudice valorizza una motivazione che offra una ricostruzione cronologica e specifica degli elementi di pericolosità.
- Contestare la mancata valutazione del 'pericolo effettivo' richiede l'indicazione di elementi concreti non considerati: deduzioni generiche non superano il vaglio di ammissibilità.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o proposto per ragioni non consentite, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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