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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00329/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che, in più procedure esecutive presso terzi promosse da un creditore, erano state emesse ordinanze di assegnazione che avevano attribuito al creditore anche somme per le spese di registrazione dell’ordinanza, o comunque avevano richiamato gli oneri di legge connessi. La società debitrice aveva poi ricevuto sei avvisi di liquidazione dell’imposta di registro relativi a tali ordinanze e li aveva pagati. Successivamente il creditore aveva ottenuto sei decreti ingiuntivi per recuperare dall’originaria debitrice quanto corrisposto a titolo di imposta di registro. La debitrice aveva proposto opposizione cumulativa, respinta dal Giudice di pace e poi dal Tribunale di Benevento. In cassazione la società deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 474 e 95 c.p.c., sostenendo che le ordinanze di assegnazione costituivano già titolo esecutivo anche per le spese necessarie e conseguenti, inclusa l’imposta di registro, sicché non era ammissibile ottenere un ulteriore titolo esecutivo per il recupero delle stesse somme; in particolare, la ripetizione avrebbe dovuto essere chiesta, se del caso, nel medesimo processo esecutivo e non con separati decreti ingiuntivi contro l’originaria debitrice.

La decisione

La Corte ha ritenuto valida la notifica alla difesa dell’intimata effettuata via PEC all’indirizzo risultante dall’albo, quindi ha esaminato il ricorso nel merito. Ha accolto il motivo, affermando che il creditore procedente non ha interesse a ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l’originario debitore per le spese di registrazione dell’ordinanza di assegnazione, poiché tali spese sono conseguenti e necessarie all’attuazione del provvedimento di assegnazione e, quindi, rientrano nelle spese dell’esecuzione di cui all’art. 95 c.p.c. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce già titolo esecutivo anche per le spese necessarie come l’imposta di registro, salvo espressa statuizione contraria. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito, cassando la sentenza impugnata e revocando i decreti ingiuntivi opposti. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e ha condannato l’intimata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore in camera di consiglio non partecipata

  • art. 474 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente a sostegno della tesi per cui l’ordinanza di assegnazione già costituisce titolo esecutivo

  • art. 95 c.p.c.

    le spese di registrazione dell’ordinanza di assegnazione sono spese conseguenti e necessarie dell’esecuzione e ricadono nel relativo regime di soddisfazione/irripetibilità

  • art. 553 c.p.c.

    l’ordinanza di assegnazione ha efficacia di titolo esecutivo verso il terzo anche per le spese necessarie all’attuazione, salvo espressa esclusione non opposta

Massime di principio

  • L’ordinanza di assegnazione emessa nel pignoramento presso terzi costituisce titolo esecutivo non solo per il credito assegnato e per le spese liquidate nel provvedimento, ma anche per le spese conseguenti e necessarie alla sua concreta attuazione, tra cui l’imposta di registro, salvo espressa statuizione contraria non contestata.
  • Quando le spese di esecuzione, comprese quelle di registrazione dell’ordinanza di assegnazione, trovano soddisfazione nell’ambito della procedura esecutiva, il creditore non ha interesse ad agire per ottenere un ulteriore titolo esecutivo nei confronti dell’originario debitore per il recupero di tali somme.
  • Le somme dovute per oneri fiscali connessi all’esecuzione, se non escluse espressamente dal provvedimento, devono essere trattate come accessorie al procedimento esecutivo e non come autonomi crediti da azionare duplicativamente contro il debitore originario.
  • Se la questione è definibile sulla base di principi già consolidati e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, revocando i titoli ingiuntivi emessi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terziSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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