Cassazione Penale, Sentenza n. 10201/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello che confermava la condanna per tentata estorsione. Hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 495 e 525 c.p.p. per mancata rinnovazione integrale del dibattimento dopo il mutamento della composizione del giudice (la difesa aveva chiesto rinnovazione ex art. 525 c.p.p. ma il giudice aveva disposto solo la rinnovazione dell'esame di un teste); 2) omessa valutazione della memoria difensiva ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.; 3) vizio di motivazione, contraddittorietà e travisamento del fatto (in particolare sulla natura della minaccia, sul valore del danno e sull'attendibilità della persona offesa e dei testi); 4) mancata considerazione di prove decisive e della circostanza che il permesso a costruire era stato già annullato da sentenze amministrative; 5) richiesta di riconsiderare la quantificazione del danno e la responsabilità della Rispoli. Inoltre la difesa ha depositato una successiva pronuncia del Consiglio di Stato che definiva il contenzioso amministrativo relativo al permesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di rinnovazione fosse generica e non avesse indicato specificamente quali prove dovevano essere rinnovate, per cui la Corte d'appello ha correttamente respinto la richiesta. Quanto alle censure sulla motivazione e sulla mancata valutazione della memoria difensiva, essendo nella specie una "doppia conforme" (conferma della sentenza di primo grado), la legittimità può sindacare la valutazione delle prove solo se l'appello avesse introdotto atti probatori nuovi o se fossero emerse manifeste contraddizioni; nel caso concreto la Corte d'appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio e ha fornito motivazioni congrue, in particolare sulla attendibilità della persona offesa (riscontri nella registrazione e testimonianze) e sulla idoneità della condotta a costituire tentata estorsione anche se fondata su strumenti giuridici legittimi usati per un vantaggio indebito. Non sono state ammesse valutazioni di merito sopravvenute (la sentenza del Consiglio di Stato posta in memoria difensiva è irrilevante in cassazione). La Corte ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha irrogato una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 525 cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria in caso di mutamento della composizione del giudice; la Corte ha richiamato che la richiesta deve indicare specificamente le prove da rinnovare e le ragioni per cui la rinnovazione è necessaria
art. 495 cod. proc. pen.
Si riferisce ai poteri di valutazione del giudice sulle prove assunte; la Corte ha sottolineato che il giudice del merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della non manifesta superfluità della rinnovazione
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Regola la facoltà di depositare memorie difensive e la loro considerazione; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia comunque risposto alle censure contenute nella memoria
art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
Norma sulle dichiarazioni della persona offesa e limiti probatori per alcune categorie di dichiarazioni; la Corte ha ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la decisione se il giudice motiva adeguatamente la loro credibilità
art. 629 cod. pen.
Definisce il reato di estorsione; la Corte ha richiamato il principio per cui anche l'uso di mezzi legittimi può integrare estorsione se finalizzato a ottenere vantaggi estranei al rapporto giuridico e ingiustificati
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha osservato che quando la pena è vicina al minimo edittale l'obbligo motivazionale è attenuato e basta il richiamo ai criteri di adeguatezza
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che il giudice che dichiara inammissibile il ricorso può condannare le parti alle spese e, se ravvisa colpa, irrogare ammende alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e a 3.000 euro di ammenda
Massime di principio
- Una richiesta di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice deve indicare specificamente quali prove vanno rinnovate e perché; richieste generiche possono essere respinte
- In presenza di una 'doppia conforme' (conferma in appello della decisione di primo grado) la Cassazione è limitata nella sindacabilità delle valutazioni probatorie salvo che emergano nuove prove o manifeste contraddizioni nella motivazione di merito
- Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare la condanna da sole se il giudice motiva in modo congruo e indica riscontri che ne corroborino la attendibilità
- Non possono essere introdotti in Cassazione elementi di merito sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata; atti o decisioni successive al provvedimento impugnato sono in generale irrilevanti
- L'uso strumentale di mezzi giuridici legittimi per ottenere vantaggi illeciti può integrare il reato di estorsione qualora l'azione sia finalizzata a un profitto ingiusto
- Se il ricorso è manifestamente inammissibile o frutto di colpa nella determinazione della causa, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una ammenda ex art. 616 c.p.p.
- Quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale, la motivazione richiesta è meno dettagliata: è sufficiente il richiamo ai criteri generali di cui all'art. 133 c.p.
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