Cassazione Penale, Sentenza n. 218/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la violazione di legge per avere la Corte territoriale applicato la pena prevista dai commi 5 e 6 dell'art. 388 cod. pen. (vecchia formulazione) senza considerare la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 11 maggio 2018 n. 63 (entrata in vigore il 22/06/2018), che ha traslato le fattispecie nei commi 7 e 8 del nuovo testo e ha stabilito una pena alternativa (reclusione fino a 1 anno o multa fino a 516 euro). Nella specie la condotta accertata riguardava l'inosservanza del termine di consegna dell'autovettura entro dieci giorni dal pignoramento e l'omessa indicazione, entro quindici giorni, di altri beni pignorabili, ossia omissioni meno gravi e non la sottrazione del bene.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la contestazione e l'accertamento in primo grado si erano limitati all'inadempimento dell'obbligo di consegna nel termine e all'omessa indicazione di altri beni pignorabili (fattispecie meno gravi), e non alla sottrazione del bene. Pertanto la condanna era stata irrogata sulla base della normativa antecedente alla riforma e con la pena congiunta non applicabile. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena e disposto il rinvio per la nuova determinazione della pena (con giudicato parziale sulla responsabilità per i fatti in relazione ai commi 5 e 6 del testo previgente, corrispondenti ai commi 7 e 8 dell'attuale art. 388). Il giudice di merito dovrà decidere se applicare la pena detentiva o la sanzione pecuniaria e quantificarla.
Norme richiamate
art. 388 cod. pen. (testo previgente e attuale)
"...il custode... che rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio..."
La Corte ha distinto tra la fattispecie meno grave (inosservanza/ritardo/omissione del termine di consegna e mancata indicazione di altri beni), originariamente nei commi 5 e 6 del vecchio testo, e la fattispecie più grave di sottrazione. Dopo il d.lgs. n. 63/2018 le prime sono ora nei commi 7 e 8 e prevedono pena alternativa (reclusione fino a 1 anno o multa fino a 516 euro).
d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63
Ha riformulato l'art. 388 introducendo nuovi commi e traslando le precedenti fattispecie, modificando la comminatoria di pena: le condotte omissive meno gravi sono previste come reato con pena alternativa, non congiunta.
art. 492 cod. proc. civ.
Richiamato per spiegare il contenuto dell'atto di pignoramento, ossia l'intimazione al debitore a non sottrarre i beni e l'ordinanza di consegna entro dieci giorni.
art. 521-bis cod. proc. civ.
Richiamato per descrivere la natura progressiva della procedura di pignoramento del veicolo (notifica, pubblicazione/opponibilità ai terzi, materiale apprensione e vendita).
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (e successive modifiche/ proroghe)
Citato per motivare il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti in udienza, ai sensi delle disposizioni emergenziali e delle successive proroghe.
Massime di principio
- In caso di pignoramento di veicoli va valutata la condotta sostanziale: il mero ritardo o omissione nella consegna entro il termine perentorio configura normalmente una fattispecie omissiva meno grave, non automaticamente la sottrazione del bene.
- Quando una norma è stata modificata tra il fatto e l'atto di citazione, occorre applicare la normativa vigente al tempus commissi delicti e indicare correttamente nel capo d'imputazione il comma corrispondente per evitare vizi che incidono sulla determinazione della pena.
- Se l'imputazione riporta la norma o il comma errato rispetto alla descrizione fattuale, l'errore può comportare l'annullamento limitato alla pena e il rinvio al giudice di merito per la rinnovata determinazione della stessa.
- Il giudice deve basare la qualificazione giuridica sulle concrete condotte accertate (descrizione in fatto) e non solo sulla denominazione formale usata nell'imputazione; la sostanza prevale sull'etichetta normativa.
- Nelle procedure esecutive mobiliari (pignoramento veicolo) la formazione del reato è progressiva: notifica del pignoramento, pubblicità/opponibilità e materiale apprensione; la responsabilità penale va ricostruita tenendo conto di questa progressività.
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