Cassazione Civile, Ordinanza n. 01336/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso per la registrazione di una sentenza del Tribunale che aveva accolto un'azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela contro un fornitore della società fallita. La sentenza revocatoria aveva dichiarato inefficaci, nei confronti della procedura, pagamenti eseguiti dalla fallita nel periodo sospetto e aveva condannato il beneficiario alla restituzione delle somme ricevute. La curatela aveva impugnato l'avviso sostenendo che la tassazione dovesse essere in misura fissa, mentre l'Ufficio l'aveva applicata in misura proporzionale. La Corte di giustizia tributaria d'appello aveva dato ragione al fallimento, ritenendo assimilabile la pronuncia revocatoria alle sentenze di nullità, annullamento o risoluzione con condanna restitutoria. Con un unico motivo, l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la sentenza di revocatoria fallimentare di un pagamento rientra nella previsione della tassazione proporzionale per i provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme o alla restituzione, e non in quella della tassazione fissa riservata ai provvedimenti di nullità, annullamento o risoluzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della curatela contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre condannato la parte intimata alle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. La ratio della decisione è che la revocatoria fallimentare di pagamenti effettuati nel periodo sospetto non produce la caducazione dell'atto, che resta in vita ma inefficace solo nei confronti della procedura, e le restituzioni disposte dalla sentenza determinano un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento; perciò si applica l'imposta di registro in misura proporzionale ex art. 8, comma 1, lett. b), e non la misura fissa della lett. e).
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.
art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Prevede l'imposta di registro in misura proporzionale per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni.
art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Prevede l'imposta in misura fissa per i provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto; la Corte la considera norma speciale di stretta interpretazione e non estensibile alla revocatoria fallimentare di pagamenti.
Richiamato nel ricorso come disposizione asseritamente violata, in coordinamento con la Tariffa.
art. 8, comma 1, lett. c), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamato nel ricorso come disposizione asseritamente violata, senza che la decisione ne sviluppi una autonoma applicazione nel caso concreto.
nota II alla Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamata nel ricorso come ulteriore parametro normativo, senza specifica autonomia argomentativa nella motivazione della Corte.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, la sentenza che accoglie la revocatoria fallimentare di pagamenti eseguiti nel periodo sospetto è assoggettata all'imposta proporzionale prevista per i provvedimenti di condanna al pagamento di somme o valori, o alla consegna di beni, perché le restituzioni ordinate dalla sentenza determinano un trasferimento di ricchezza in favore della massa.
- La disciplina in misura fissa prevista per le sentenze di nullità, annullamento o risoluzione con condanna restitutoria costituisce norma speciale di stretta interpretazione e non può essere estesa per analogia a fattispecie diverse, come la revocatoria fallimentare di un pagamento.
- La revocatoria fallimentare di un pagamento non comporta la caducazione dell'atto: l'atto resta in vita ma inefficace nei confronti del fallimento; proprio questa diversità strutturale impedisce l'assimilazione alle sentenze costitutive o caducatorie contemplate dalla tariffa in misura fissa.
- Ai fini dell'imposta di registro rileva la funzione economico-giuridica del provvedimento: se la decisione realizza un recupero patrimoniale alla procedura e un correlativo incremento della massa attiva, si è in presenza di un effetto traslativo di ricchezza rilevante per la tassazione proporzionale.
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