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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01336/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso per la registrazione di una sentenza del Tribunale che aveva accolto un'azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela contro un fornitore della società fallita. La sentenza revocatoria aveva dichiarato inefficaci, nei confronti della procedura, pagamenti eseguiti dalla fallita nel periodo sospetto e aveva condannato il beneficiario alla restituzione delle somme ricevute. La curatela aveva impugnato l'avviso sostenendo che la tassazione dovesse essere in misura fissa, mentre l'Ufficio l'aveva applicata in misura proporzionale. La Corte di giustizia tributaria d'appello aveva dato ragione al fallimento, ritenendo assimilabile la pronuncia revocatoria alle sentenze di nullità, annullamento o risoluzione con condanna restitutoria. Con un unico motivo, l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la sentenza di revocatoria fallimentare di un pagamento rientra nella previsione della tassazione proporzionale per i provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme o alla restituzione, e non in quella della tassazione fissa riservata ai provvedimenti di nullità, annullamento o risoluzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della curatela contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre condannato la parte intimata alle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. La ratio della decisione è che la revocatoria fallimentare di pagamenti effettuati nel periodo sospetto non produce la caducazione dell'atto, che resta in vita ma inefficace solo nei confronti della procedura, e le restituzioni disposte dalla sentenza determinano un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento; perciò si applica l'imposta di registro in misura proporzionale ex art. 8, comma 1, lett. b), e non la misura fissa della lett. e).

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la sentenza che accoglie la revocatoria fallimentare di pagamenti eseguiti nel periodo sospetto è assoggettata all'imposta proporzionale prevista per i provvedimenti di condanna al pagamento di somme o valori, o alla consegna di beni, perché le restituzioni ordinate dalla sentenza determinano un trasferimento di ricchezza in favore della massa.
  • La disciplina in misura fissa prevista per le sentenze di nullità, annullamento o risoluzione con condanna restitutoria costituisce norma speciale di stretta interpretazione e non può essere estesa per analogia a fattispecie diverse, come la revocatoria fallimentare di un pagamento.
  • La revocatoria fallimentare di un pagamento non comporta la caducazione dell'atto: l'atto resta in vita ma inefficace nei confronti del fallimento; proprio questa diversità strutturale impedisce l'assimilazione alle sentenze costitutive o caducatorie contemplate dalla tariffa in misura fissa.
  • Ai fini dell'imposta di registro rileva la funzione economico-giuridica del provvedimento: se la decisione realizza un recupero patrimoniale alla procedura e un correlativo incremento della massa attiva, si è in presenza di un effetto traslativo di ricchezza rilevante per la tassazione proporzionale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneLiquidazione giudiziale
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

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