Cassazione Civile, Ordinanza n. 07298/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario espulsione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, davanti al Giudice di Pace di Milano, di un decreto del Questore di Milano del 26.05.2020. Il giudice di pace ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che il provvedimento di espulsione impugnato si fondasse su un precedente provvedimento espulsivo che, secondo quel giudice, avrebbe dovuto essere contestato con ricorso per cassazione. Avverso tale declaratoria di inammissibilità il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998, dell’art. 18 d.lgs. 150/2011 e degli artt. 156, 157, 38 e 50 c.p.c., denunciando un errore di diritto sulla ritualità/ammissibilità del mezzo di impugnazione; (2) violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento di primo grado non spiegasse in modo comprensibile le ragioni dell’inammissibilità, limitandosi ad affermare apoditticamente la competenza della Corte di cassazione senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il primo. Ha rilevato che il provvedimento impugnato era sorretto da una motivazione solo apparente, perché dalla lettura dell’ordinanza non era possibile comprendere il ragionamento giuridico posto a base della declaratoria di inammissibilità: il giudice di pace aveva solo richiamato l’esistenza di un precedente decreto espulsivo e la necessità di impugnarlo in cassazione, senza esporre un percorso argomentativo idoneo a giustificare la decisione. Richiamando il principio secondo cui la motivazione apparente integra nullità per error in procedendo, la Corte ha cassato il provvedimento impugnato e rinviato al Giudice di Pace di Milano, in persona di diverso giudice, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 286/1998
È richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella disciplina dell’espulsione e della sua impugnazione.
art. 18 d.lgs. 150/2011
È richiamato dal ricorrente come disposizione processuale applicabile all’opposizione al provvedimento di espulsione.
art. 156 c.p.c.
È invocato per sostenere la nullità del provvedimento per vizi formali/motivazionali.
art. 157 c.p.c.
È invocato dal ricorrente nel quadro delle nullità processuali.
art. 38 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente nell’ambito delle censure sul regime processuale applicato.
art. 50 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente nell’ambito delle censure sul regime processuale applicato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del secondo motivo di ricorso per nullità del provvedimento impugnato per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
Non è espressamente citato nel testo, ma il principio applicato dalla Corte sulla motivazione apparente si collega al requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e il provvedimento è nullo per error in procedendo, quando il testo esiste graficamente ma non consente di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione.
- Non è sufficiente una motivazione che si limiti ad affermazioni apodittiche o al richiamo di un presupposto processuale senza spiegare perché esso conduca alla declaratoria di inammissibilità.
- Quando il vizio denunciato investe la carenza assoluta o l’apparenza della motivazione, l’esame degli ulteriori motivi resta assorbito se l’accoglimento del primo esaminato è sufficiente a cassare il provvedimento.
- Il giudice di merito deve esporre un percorso argomentativo intellegibile, senza demandare all’interprete o alle parti il compito di ricostruire la ratio decidendi mediante congetture.
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