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Sentenza

Sentenza n. 1292/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019, pubblicata sul sito internet dell’Autorità il 19 dicembre 2019, avente per oggetto “integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e diposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”; dell’Allegato A alla medesima, recante “Modifiche e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR”; dell’Allegato B alla medesima, recante “Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”; di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202000463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e della mancata opposizione della resistente. Non è stata quindi esaminata la legittimità della delibera ARERA né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera ARERA n. 547/2019/R/IDR, con relativi Allegati A e B, sulla regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e sulle tutele degli utenti per fatturazioni riferite a consumi risalenti a più di due anni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la delibera ARERA n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019 e i relativi Allegati A e B, chiedendone l'annullamento, nonché quello degli atti presupposti, conseguenti o connessi. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuto difetto di interesse. Con dichiarazione del 27 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La parte resistente non si è opposta.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dalla parte resistente, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate quando tale regolazione sia richiesta dalla parte ricorrente e non vi sia opposizione della parte resistente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRegolazione dell'energia (ARERA)
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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