Ordinanza n. 3580/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di “NON SUPERAMENTO CORSO” emesso da ENAC in data 23 gennaio 2026 e comunicato con e-mail di pari data trasmessa al ricorrente con oggetto “CORSO TRE del 22 gennaio 2026”; -di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ENAC di non superamento del seminario per il rinnovo o ripristino della certificazione TRE, comunicato il 23 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui ENAC gli ha comunicato il mancato superamento del seminario frequentato a Roma il 22 gennaio 2026, lamentando di avere conseguito un risultato del 71% ritenuto insufficiente. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione del diritto di accesso, poiché avrebbe potuto soltanto visionare le prove sostenute senza estrarne copia. In secondo luogo, ha contestato la legittimità della procedura, sostenendo che la normativa EASA di settore non richiederebbe, per il rinnovo della certificazione, il superamento di un test a risposta multipla con una soglia percentuale obbligatoria. In terzo luogo, ha censurato la qualificazione dei soggetti incaricati dello svolgimento del seminario e della vigilanza sul test, prospettando che un colonnello ispettore delegato da ENAC risultasse iscritto al seminario come candidato e quindi versasse in una situazione di conflitto di interessi. Nel corso della fase cautelare il Collegio ha disposto approfondimenti istruttori sull’identità degli esaminatori, sui titoli posseduti e sulla posizione del predetto ispettore.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto alla censura relativa agli esaminatori, dalla documentazione e dai chiarimenti forniti da ENAC è risultato che i componenti incaricati del seminario di aggiornamento erano stati regolarmente nominati con provvedimento anteriore allo svolgimento del corso. Quanto alla contestazione del test scritto a risposta multipla, il Collegio ha ritenuto, in via sommaria, che il corso fosse finalizzato a verificare non soltanto la partecipazione attiva, ma anche la competenza teorica del candidato; pertanto, la scelta del test scritto, in luogo di domande orali, non appariva incompatibile con la finalità di accertamento delle conoscenze. Il Collegio non ha invece accolto la misura cautelare anche perché il danno prospettato era esclusivamente economico: non risultava che l’assenza della certificazione impedisse al ricorrente di svolgere qualsiasi attività lavorativa e il pregiudizio sarebbe stato integralmente risarcibile in caso di accoglimento del ricorso nel merito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre rimborso forfettario e accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare richiede la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto tali presupposti sono stati ritenuti insussistenti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la scelta di un test scritto a risposta multipla può ritenersi compatibile con una procedura di certificazione professionale quando il corso sia diretto a verificare anche la competenza teorica del candidato, salvo che emergano specifici vincoli normativi incompatibili con tale modalità di esame.
- La regolare nomina degli esaminatori con provvedimento anteriore allo svolgimento del corso esclude, nella fase cautelare, la censura fondata sulla carenza di investitura, in assenza di elementi concreti idonei a dimostrare l’illegittimità della composizione o un conflitto di interessi.
- Il periculum in mora cautelare non sussiste, di regola, quando il danno allegato sia esclusivamente economico, pienamente ristorabile mediante risarcimento, e non risulti che l’atto impugnato impedisca al ricorrente lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
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