Sentenza n. 1365/2026 - Milano, Sezione 2
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Monza n. -OMISSIS-, depositata e resa pubblica il 09.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1997/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto alla docente euro 1.500,00 per la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Monza, Sezione Lavoro e Previdenza, che le aveva riconosciuto l'importo complessivo di euro 1.500,00 quale Carta elettronica del docente. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e successivamente acquisita in copia informatica, non individuava il Tribunale amministrativo competente, gli estremi della sentenza da eseguire né la parte resistente. Essa conteneva soltanto un riferimento generico a un giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice del lavoro sul bonus docente. La ricorrente non era assistita dal proprio difensore alla camera di consiglio. Il Collegio ha inoltre esaminato la rilevanza dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la nozione di procura speciale nel processo amministrativo telematico, l'eventuale sanabilità della procura generica ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c. e la possibilità di riconoscere l'errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura idonea a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La procura generica può beneficiare dell'eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine del ricorso quando il contesto documentale unitario consenta di desumere la specialità del mandato; tale eccezione, tuttavia, non opera per il solo fatto che una procura cartacea separata sia stata digitalizzata e depositata o notificata insieme al ricorso nativo digitale. La mera allegazione telematica non garantisce né la consapevolezza della parte circa il contenuto dell'atto né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e non può essere formata soltanto in occasione della notificazione o del deposito. Ha escluso la possibilità di rinnovare o sanare la procura ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Ha escluso anche l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ravvisando una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento incolpevole: la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente, rispetto al quale la parte avrebbe potuto adottare una condotta più prudente. Il Collegio ha ritenuto sufficiente l'avviso dato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; in ogni caso, l'assenza del difensore all'udienza è stata considerata rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli ulteriori elementi utili a identificare il giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, deve indicarla alle parti in udienza, dandone atto a verbale, oppure, qualora la questione emerga dopo il passaggio in decisione, di riservare la decisione e fissare termine alle parti non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie
L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio opera mediante avviso in udienza o, se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, mediante assegnazione di un termine per memorie. Secondo la decisione, l'assenza del difensore all'udienza implica rinuncia alla possibilità di interloquire e non impone necessariamente un ulteriore avviso.
art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce
La disposizione adatta la procura separata al processo telematico e consente di considerarla apposta in calce ai fini formali, ma non elimina l'esigenza che il documento contenga elementi sufficienti a identificare la controversia e a dimostrare la volontà della parte di conferire il mandato per quello specifico giudizio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina speciale del processo amministrativo che configura la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di regolarizzazione dei vizi della procura non è applicabile quando la procura speciale, richiesta a pena di inammissibilità, mancava al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è istituto eccezionale di stretta interpretazione. Non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi utilizzabili e la parte abbia scelto l'opzione processuale meno prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Le norme confermano la regola generale del patrocinio tecnico nel processo amministrativo e giustificano l'esigenza di una procura speciale adeguatamente formata.
art. 99 c.p.a.
La decisione richiama la funzione nomofilattica dell'Adunanza plenaria e il rilievo del principio enunciato dalla sentenza n. 11 del 2025 sulla necessaria preesistenza o contestualità della procura speciale rispetto al ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve identificare in modo sufficiente l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; la sua mancanza o genericità determina l'inammissibilità del ricorso quando non sia possibile desumere la specialità del mandato dal contesto documentale unitario.
- La procura redatta su supporto cartaceo separato e successivamente digitalizzata e allegata a un ricorso nativo digitale non diventa valida procura speciale per il solo fatto di essere notificata o depositata telematicamente insieme al ricorso: deve comunque contenere elementi idonei a individuare la specifica controversia e non può essere utilizzata per dimostrare soltanto ex post il conferimento del mandato.
- La procura speciale deve preesistere al ricorso o essere a esso coeva; non è sufficiente che esista al momento della notificazione o del deposito, poiché il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore già munito dello specifico potere rappresentativo.
- La procura speciale mancante o genericamente formulata, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è rinnovabile o sanabile ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c. quando il vizio sussiste al momento della proposizione del ricorso.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto per sanare una procura generica quando, anche in presenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi, esistano parametri interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e la parte abbia scelto l'opzione meno cautelativa.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulle questioni rilevate d'ufficio può essere dato in udienza; secondo la decisione, la mancata presenza del difensore comporta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire e non impone necessariamente un successivo termine per memorie.
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