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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 807/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Apicella impugnava l'ordinanza del 17/05/2021 che aveva rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria/autorizzazione paesaggistica e di sospensione dell'ordine di demolizione derivante da sentenza irrevocabile per opere abusive. Sosteneva che le sei istanze di condono, presentate da familiari della realizzatrice originaria (tra cui una poi ceduta al ricorrente), riguardassero unità immobiliari autonome e non fossero un frazionamento fraudolento per eludere il limite volumetrico di 750 mc; contestava la valutazione volumetrica effettuata dalla consulenza tecnica del Pubblico Ministero (che attribuiva volumi superiori a 750 mc, anche 950,06 mc per singola unità) richiamando accertamenti comunali e consulenza di parte e denunciando travisamento della prova e violazioni degli artt. 39 legge 724/1994 e 44 legge 47/1985 (nonché artt. 31 e 38 legge 47/1985). Inoltre deduceva vizi per omessa perizia sulla volumetria al momento del rilascio della concessione in sanatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili alcuni motivi (vizi di motivazione su questioni di diritto ex art. 606, comma 3 c.p.p.; deduzione di travisamento generica; vizio per mancata perizia inammissibile nel rito camerale). Quanto al merito, la Corte ha confermato che l'opera era un blocco unitario (tre edifici composti da 6 villini a schiera) e che la volumetria complessiva eccedeva il limite di 750 mc. Ha richiamato consolidata giurisprudenza e il Consiglio di Stato secondo cui la ripartizione delle istanze non può eludere il limite volumetrico salvo casi eccezionali di reale suddivisione in autonome costruzioni o limitazione quantitativa del titolo. La consulenza tecnica del PM ha rilevato volumetrie complessive e per singola unità superiori a 750 mc (indicata nel provvedimento come 5.655,35 mc complessivi e 950,06 mc per singola unità). Pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese ex art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 28 febbraio 1985, n.47 (disciplina del condono edilizio)

    La Corte interpreta le norme del capo IV-V (artt. 31, 38, 44) nel senso che per le nuove costruzioni il limite volumetrico di riferimento è unico e riguarda l'intero complesso unitario; la scissione delle domande è ammessa solo in casi eccezionali di reale autonomia delle parti o di limitazione quantitativa del titolo.

  • Legge 24 novembre 1994, n.724 (norme sul condono edilizio), art.39

    L'art.39 (modificativo della legge 47/1985) stabilisce il termine e i limiti (in particolare il limite di 750 mc per singola richiesta) applicabili; la Corte ne conferma la ratio impeditiva di sanatorie per nuove costruzioni oltre il limite e ne richiede interpretazione restrittiva rispetto alla possibilità di computare volumetrie per singola istanza.

  • Codice di procedura penale, art.606, comma 3

    La Suprema Corte ricorda che i vizi di motivazione attinenti a questioni di diritto sono inammissibili in cassazione; il vizio di motivazione denunciabile riguarda soprattutto la ricostruzione dei fatti e non interpretazioni giuridiche astratte.

  • Codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. d) e lett. c) (riguardo ai motivi di cassazione)

    La Corte sottolinea che il vizio consistente nella mancata assunzione di prova decisiva previsto dall'art.606, comma 1, lett. c) è riferito al giudizio dibattimentale e non può essere invocato nei procedimenti camerali/di esecuzione.

  • Codice di procedura penale, art.616

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il limite volumetrico di 750 mc per le nuove costruzioni va calcolato sull'intero edificio unitario; la presentazione di più istanze distinte finalizzate ad aggirare tale limite è illecita salvo casi di reale autonomia delle parti o di limitazioni quantitative del titolo che legittimino la scissione.
  • In Cassazione i vizi di motivazione riferiti a questioni di diritto sono, di regola, inammissibili ex art.606 c.p.p.; per contestare errori di diritto occorre dedurre specifiche violazioni di legge.
  • Nel procedimento di esecuzione/camera di consiglio non è esperibile il motivo basato sulla mancata acquisizione di una prova decisiva previsto per il dibattimento; certe doglianze probatorie possono risultare inammissibili.
  • La valutazione tecnico-volumetrica (consulenza tecnica del PM o CTU) è decisiva per la concedibilità del condono: se attribuisce volumetrie superiori ai limiti, la sanatoria non è concedibile.
  • La mera circostanza che le istanze di condono siano state presentate da soggetti diversi (familiari, cessionari) non legittima di per sé la possibilità di singole sanatorie se l'opera è ontologicamente unitaria e di proprietà originaria di un unico soggetto.

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