Cassazione Civile, Ordinanza n. 28264/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (notaio)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un compendio immobiliare poi risultato gravato da ipoteche e pignoramenti anteriori non rilevati dal notaio al momento del rogito. Il notaio, avendo dovuto sostenere personalmente gli esborsi necessari per la purgazione delle iscrizioni pregiudizievoli nell'interesse degli acquirenti evitti, ha agito nei confronti dei venditori per ottenere il rimborso di quanto pagato, invocando la surrogazione legale nei diritti degli acquirenti e, in subordine, anche l'arricchimento senza causa. I venditori hanno proposto ricorso principale in Cassazione contro la sentenza d'appello che li aveva condannati in solido, deducendo: 1) violazione delle norme su litisconsorzio necessario e solidarietà, sostenendo che la mancata corretta notificazione dell'appello ad alcuni coobbligati avesse leso il contraddittorio; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per asserita erronea valutazione delle prove circa la loro conoscenza dei vincoli; 3) violazione delle norme su buona fede, obbligazioni e prova, contestando l'affermazione di responsabilità dei comproprietari; 4) violazione dell'art. 1203 n. 3 c.c., per avere la Corte riconosciuto la surrogazione e la responsabilità solidale sulla base della conoscenza dei vincoli; 5) violazione dell'art. 2041 c.c., per l'asserito arricchimento. Gli eredi del notaio hanno proposto ricorso incidentale lamentando omessa pronuncia su ulteriori somme rimborsate e sulle spese di primo grado, oltre a riproporre la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto, per il ricorso principale, che i motivi non fossero autosufficienti o non si confrontassero con la ratio della decisione impugnata: il primo era incoerente perché mescolava censure sulla solidarietà/litisconsorzio con doglianze sulla nullità della notifica; gli altri tendevano a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità, oppure riguardavano questioni non decise dalla Corte territoriale, come l'arricchimento senza causa. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rilevato difetto di autosufficienza e inammissibilità della mera riproposizione della domanda subordinata non esaminata dal giudice di merito. Le spese sono state compensate per due terzi, con condanna dei ricorrenti principali al residuo terzo.
Norme richiamate
art. 2055 c.c.
concorso nell'obbligazione solidale
La solidarietà tra coobbligati non comporta, di per sé, litisconsorzio necessario nel processo, salvo specifiche ipotesi di rivalsa interna tra i coobbligati.
art. 330 c.p.c.
È richiamato nel motivo principale, ma la Corte rileva l'assenza di un collegamento logico tra la rubrica del motivo e la censura effettivamente sviluppata sulla notifica dell'appello.
art. 100 c.p.c.
La deduzione di una lesione del contraddittorio è priva di interesse concreto quando la partecipazione o meno di alcuni coobbligati al giudizio non incide negativamente sulla posizione sostanziale delle parti presenti.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri officiosi; non è ammissibile una doglianza che miri solo a una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 116 c.p.c.
Non può essere utilizzato per censurare la mera valutazione comparativa delle prove compiuta dal giudice di merito, né per ottenere un nuovo apprezzamento del compendio probatorio in cassazione.
art. 1175 c.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte reputa la censura inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi.
art. 1218 c.c.
Richiamato nei motivi, ma la Corte non affronta un autonomo tema di inadempimento contrattuale; la censura è dichiarata inammissibile.
art. 1475 c.c.
Richiamato nei motivi, senza autonoma elaborazione decisoria da parte della Corte.
art. 2697 c.c.
È richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte respinge il motivo perché mira a una diversa lettura del materiale probatorio.
art. 2728 c.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma non esaminato nel merito per inammissibilità della censura.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 1203, n. 3, c.c.
La Corte richiama la surrogazione legale in favore di chi abbia interesse a soddisfare il credito; il notaio, avendo pagato per liberare gli immobili nell'interesse degli acquirenti, si è surrogato nei loro diritti verso i venditori che avevano reso dichiarazioni mendaci.
art. 2041 c.c.
La domanda di arricchimento senza causa è inammissibile in cassazione quando la sentenza impugnata non si sia pronunciata su di essa perché assorbita dall'accoglimento della domanda principale.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è inammissibile se non autosufficiente e se gli atti non consentono di verificare la deduzione in appello delle domande asseritamente omesse.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'esito processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere autosufficiente e coerente: la rubrica, la norma denunciata e l'illustrazione devono corrispondere in modo logico e preciso alla concreta doglianza proposta.
- La solidarietà passiva non determina automaticamente un litisconsorzio necessario; tale esigenza processuale può emergere solo in ipotesi particolari, come quando sia dedotta una rivalsa interna tra coobbligati.
- La denuncia di nullità della notificazione o di lesione del contraddittorio è inammissibile se non è collegata a un interesse concreto della parte e se non incide sulla sua posizione sostanziale.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c. opera in favore di chi abbia pagato il debito altrui nell'interesse proprio o del creditore e consente l'azione verso il debitore originario nei limiti dei diritti del soggetto surrogato.
- In cassazione non è esaminabile una domanda subordinata non decisa dal giudice di merito se il ricorrente si limita a riproporla senza censurare una specifica statuizione della sentenza impugnata.
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