Cassazione Civile, Ordinanza n. 04561/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo con cui la fondazione previdenziale aveva ritenuto che i rapporti intercorsi, tra il 2005 e il 2009, fra una società e alcuni collaboratori/mediatori operanti per essa in relazione a clienti esteri fossero rapporti di agenzia, con conseguente debenza dei contributi. Su tale presupposto era stato emesso un decreto ingiuntivo per Euro 30.228,49, poi revocato dal Tribunale. La Corte d’appello ha confermato la revoca, qualificando le prestazioni come mera propaganda, assistenza e traduzione ai clienti, senza partecipazione effettiva alla conclusione degli affari. La fondazione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1742 c.c. per errata distinzione tra agenzia e procacciamento d’affari, sostenendo che stabilità, continuità e compensi collegati al buon fine dell’affare fossero indici di agenzia; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., in particolare la ripetuta e sistematica intermediazione finalizzata alla conclusione continuata dei contratti e la durata ininterrotta dei rapporti; 3) violazione degli artt. 1742 ss. c.c. e dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto irrilevanti vari elementi (ricezione di caparre, sollecito dei saldi, indicazioni su imballaggio e spedizione, continuità della collaborazione, pretesa sovrapponibilità con precedenti rapporti di agenzia) e avesse negato ingiustificatamente la sussistenza dell’agenzia nonostante la natura non occasionale delle prestazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e delle risultanze istruttorie, in presenza di una "doppia conforme". Ha ribadito che la qualificazione del rapporto come agenzia o procacciamento d’affari è sindacabile in cassazione solo nei limiti della corretta individuazione dei caratteri legali dell’agenzia o, sul piano del fatto, nei ristretti limiti del vizio motivazionale, mentre nel caso concreto la Corte d’appello aveva accertato in modo congruo e coerente l’assenza del nesso causale tra attività svolta e conclusione dei singoli affari. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1742 c.c.
definisce i caratteri tipici del contratto di agenzia; la qualificazione del rapporto va fatta verificando la promozione della conclusione di contratti e il nesso causale tra attività promozionale e singoli affari conclusi.
art. 115 c.p.c.
la censura è stata ritenuta inidonea perché non confrontata con il concreto svolgimento del dibattito processuale e con l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo per violazione di legge non può essere utilizzato per contestare in sostanza la ricostruzione di fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è scrutinabile nei limiti oggi ristretti e non consente di trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo esame del merito.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e per il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La distinzione tra agenzia e procacciamento d’affari dipende non dal nomen iuris o da indici isolati, ma dall’accertamento concreto dell’effettiva attività svolta e, soprattutto, dalla partecipazione dell’intermediario alla conclusione dei singoli contratti.
- Nell’agenzia non è sufficiente una mera attività di propaganda o assistenza: occorre una promozione idonea a incidere sulla conclusione dell’affare e un nesso causale tra attività dell’agente e contratto concluso.
- La stabilità o continuità della collaborazione e il compenso legato al buon fine dell’affare sono elementi rilevanti, ma non decisivi se manca il requisito centrale dell’incidenza causale sulla conclusione dei contratti.
- In cassazione, la qualificazione di un rapporto contrattuale è censurabile per violazione di legge solo quanto alla corretta individuazione dei requisiti legali del tipo contrattuale; la valutazione delle prove e la scelta tra diverse ricostruzioni fattuali restano riservate al giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, le censure che mirano sostanzialmente a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio sono inammissibili.
- La deduzione di violazione del principio di non contestazione deve confrontarsi in modo specifico con il concreto sviluppo del contraddittorio e non può limitarsi a una affermazione generica di mancata contestazione.
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