Sentenza del 10/06/2015 n. 2544 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Attività fotografo - Omessa dichiarazione - Accertamento induttivo - Società editoriale - Utilizzo reddito imponibile medio - Esclusione - Utilizzo volume d'affari medio - Esclusione - Dati conto corrente - Omesso riscontro - Dati fatturato - Omesso riscontro - Illegittimità accertamento induttivo - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento induttivo è stato ritenuto illegittimo. La ricostruzione dei ricavi basata su medie riferite a società del settore editoriale non costituiva una prova sufficientemente attendibile dell'effettivo reddito del fotografo. L'ente impositore avrebbe dovuto riscontrare i maggiori ricavi attraverso i dati bancari e il fatturato effettivo; l'omesso riscontro ha comportato il venir meno della validità dell'accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento induttivo con cui l'ente impositore aveva ricostruito i ricavi in assenza di dichiarazione, utilizzando il reddito imponibile medio e il volume d'affari medio delle società operanti nel settore editoriale. Tali parametri non erano idonei a rappresentare l'attività specifica di fotografo e, inoltre, i maggiori imponibili non erano stati verificati mediante il confronto con le movimentazioni dei conti correnti bancari e con il fatturato effettivamente conseguito.
Massime di principio
- In caso di omessa dichiarazione, l'amministrazione finanziaria può procedere a una ricostruzione induttiva del reddito, ma deve utilizzare elementi concretamente riferibili all'attività svolta dal contribuente.
- Non è sufficiente applicare automaticamente valori medi o parametri riferiti a categorie economiche diverse o non omogenee rispetto all'attività del contribuente.
- La ricostruzione presuntiva dei ricavi deve essere sottoposta a verifiche di coerenza, anche mediante l'esame dei conti correnti bancari, della contabilità disponibile e del fatturato effettivamente realizzato.
- L'assenza di un adeguato riscontro documentale e bancario può determinare l'illegittimità dell'accertamento induttivo, soprattutto quando la stima si fonda esclusivamente su medie di settore non pertinenti.
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