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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9266/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva ritenuto simulati il contratto di permuta dell'8.7.1993 e la vendita della nuda proprieta' del 29.8.1996, riconoscendo che l'immobile era in comproprieta' 50% Proietti - 50% Ulisse e dichiarando nulli i successivi trasferimenti a favore di Santoni e Bergomi per la quota di Ulisse. Proietti deduceva vizi relativi all'omesso esame di fatto decisivo (assenza di procura nel ricorso per separazione), all'attribuzione di valore probatorio a dichiarazioni rese nel processo di separazione e all'omessa pronuncia su una domanda subordinata di restituzione/quantificazione delle somme versate. Bergomi, controricorrente e ricorrente incidentale, lamentava omessa pronuncia circa la sua buona fede come terzo acquirente e quindi l'inopponibilita' della simulazione nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale (Proietti) sia il ricorso incidentale (Bergomi). Ha ritenuto che la Corte d'appello aveva correttamente attribuito valore confessorio alla controdichiarazione contenuta nel ricorso per separazione (atto dal quale emergeva la comproprieta'), che tale controdichiarazione puo' essere unilaterale e non necessariamente coeva agli atti simulati purché provenga dalla parte contro cui l'interesse e' redatto. I motivi di cassazione relativi alla mancanza di procura e all'omessa pronuncia sono stati giudicati inammissibili per difetto di rimedio o di specificita'. Sono state condannate alle spese di cassazione le parti soccombenti (Proietti e Bergomi) a favore di Ulisse Daniela e disposti i correlati oneri per il contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Gli specifici motivi di cassazione fondati su queste norme (vizio di motivazione, omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo) sono stati valutati ma ritenuti inammissibili per mancata specificita' o perche' il vizio denunciato avrebbe dovuto essere dedotto con il rimedio della revocazione. La Corte ricorda i limiti della cognizione in Cassazione e l'esigenza di indicare puntualmente gli atti/dati contestati.

  • art. 2697 c.c.

    Principio del contenuto e della ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto assolto l'onere probatorio relativo alla simulazione mediante la controdichiarazione confessorio contenuta nel ricorso per separazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla valutazione delle fonti di prova; la Corte ha ritenuto legittimo attribuire valore probatorio alla controdichiarazione scritta quale elemento confessorio, e ha escluso l'inammissibilita' perche' non si trattava di prova per testi o presunzioni vietate per l'accertamento della simulazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia: la Corte ha verificato che la domanda e le eccezioni erano state esaminate in sede di merito e ha ritenuto infondate le doglianze sulla mancata valutazione della buona fede dell'acquirente.

  • art. 1417 c.c.

    Norma sulla simulazione: la Corte ribadisce che la prova della simulazione si fonda sulla controdichiarazione e che la controdichiarazione non necessita di essere coeva all'atto simulato; puo' essere anche unilaterale ma deve provenire dalla parte contro cui l'interesse e' redatto.

  • art. 395 c.p.c.

    Richiamato indirettamente: la Corte osserva che la censura relativa a vizi di fatto risultanti dagli atti (es. assenza di procura) era del tutto ricollegabile al rimedio della revocazione e non alla cassazione ordinaria.

  • artt. 366 e 369 c.p.c.

    Richiamati in relazione ai requisiti di specificita' del ricorso per cassazione: la decisione sottolinea l'obbligo di individuare con precisione gli atti e i fatti processuali oggetto di censura affinchè la Corte possa esercitare la cognizione di merito accessoria.

  • DPR 115/2002, art.13

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato l'obbligo, a carico del ricorrente e del ricorrente incidentale, del versamento dell'ulteriore importo previsto in caso di inammissibilita'.

Massime di principio

  • La prova della simulazione negoziale si fonda soprattutto sulla controdichiarazione; questa puo' essere anche unilaterale e non necessariamente coeva all'atto simulato, ma deve provenire dalla parte contro cui l'interesse e' diretto per avere valore di riconoscimento.
  • La controdichiarazione ha valore confessorio e puo' sostituire altre forme di prova vietate (testimonianze o presunzioni) nella verifica della simulazione.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche: i vizi di fatto o processuali che risultano dagli atti (come la mancanza di procura) vanno trattati con i rimedi processuali corretti (es. revocazione) o indicati con precisione secondo gli artt. 366 e 369 c.p.c.; altrimenti sono inammissibili.
  • La qualita' di terzo acquirente in buona fede e' rilevante per l'opponibilita' della simulazione, ma va accertata e motivata dal giudice di merito; la semplice allegazione non basta se il giudice ha valutato e ritenuto contrario tale profilo.
  • In giudizio di famiglia (es. ricorso per separazione) le dichiarazioni rese dalle parti possono avere valore probatorio nei giudizi civili successivi e influire sull'accertamento della comunione o simulazione patrimoniale.
  • Le spese di lite e gli oneri connessi (contributo unificato) possono essere posti a carico delle parti soccombenti anche in caso di inammissibilita' del ricorso.

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