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Sentenza

Sentenza del 10/11/2015 n. 579 - Comm. Trib. Prov. Pavia

PREAVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA - Contestazione vizi notifica cartella - Istanza di rateizzazione cartella - Effetti - Acquiescenza e riconoscimento debito - Sanatoria vizi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la validità della notifica della cartella di pagamento posta a fondamento del preavviso di iscrizione ipotecaria. In particolare, sosteneva che i vizi della notificazione impedissero di considerare validamente conosciuto il debito tributario e di procedere all'iscrizione ipotecaria. Tuttavia, dopo la notifica della cartella, aveva presentato una semplice istanza di rateizzazione senza formulare riserve, eccezioni o contestazioni del ruolo.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La richiesta di rateizzazione, se presentata senza riserve o volontà di impugnare il debito, è stata interpretata come acquiescenza e riconoscimento del debito tributario, nonché come manifestazione della volontà di adempiere, seppure mediante pagamento frazionato. Tale comportamento dimostra la conoscenza del debito e determina, ai sensi dell'art. 1988 c.c., il riconoscimento dell'obbligazione. Inoltre, la conoscenza effettiva dell'atto e il comportamento successivo hanno sanato gli eventuali vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Il preavviso di iscrizione ipotecaria è stato pertanto ritenuto fondato.

Norme richiamate

  • Art. 1988 del codice civile

    La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.

    La richiesta di rateizzazione, quando non contiene riserve o contestazioni, può costituire ricognizione del debito e confermare la volontà del contribuente di adempiere.

  • Art. 156 del codice di procedura civile

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    L'eventuale vizio formale della notificazione è sanato quando il destinatario dimostra di avere avuto effettiva conoscenza dell'atto e di essersi comportato in modo coerente con tale conoscenza, come nel caso della richiesta di rateizzazione.

Massime di principio

  • La richiesta di rateizzazione di una cartella, presentata senza riserve o contestazioni, può essere considerata acquiescenza e riconoscimento del debito.
  • Il contribuente che intende contestare la cartella dovrebbe formulare espressamente ogni eccezione nella richiesta di rateizzazione o impugnare tempestivamente l'atto, evitando comportamenti incompatibili con la volontà di contestare.
  • La richiesta di pagamento frazionato può dimostrare la conoscenza effettiva della cartella e sanare eventuali vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo.
  • La rateizzazione non comporta automaticamente rinuncia a ogni contestazione in assoluto: l'effetto di acquiescenza dipende dal contenuto concreto dell'istanza, dalla presenza o meno di riserve e dal comportamento complessivo del contribuente.
  • In situazioni analoghe, è opportuno distinguere tra una richiesta di rateizzazione pura e semplice, potenzialmente riconducibile a un'ammissione del debito, e una richiesta formulata con espressa riserva di impugnazione e senza riconoscimento dell'obbligazione.

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