Cassazione Penale, Sentenza n. 21823/2025 del 09/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma in appello della condanna per bancarotta semplice colposa (art. 217 comma 1 n. 4 R.D. 267/1942), contestando la motivazione della Corte d'appello: secondo la difesa la Corte avrebbe ritenuto l'aggravamento del dissesto basandosi soltanto su irregolarità contabili senza verificare se tali irregolarità avessero effettivamente determinato un aggravamento complessivo della situazione economico-finanziaria. Il ricorrente ha inoltre dedotto che la Corte non avrebbe valutato documenti prodotti in appello che dimostrerebbero una riduzione del passivo (diminuzione debiti verso fornitori -54%, riduzione debiti verso dipendenti -84%, azzeramento di ratei verso clienti, e riduzione del debito globale dal 2014 al 2020), e lamenta la genericità della motivazione d'appello che parla solo di "condotte che hanno aggravato la crisi" senza riscontri concreti. La difesa sostiene infine che le irregolarità contabili non erano finalizzate ad ingannare i creditori ma derivavano da una gestione inefficiente, argomentazione che avrebbe giustificato la riqualificazione in bancarotta semplice colposa.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La Corte ha ritenuto che, pur se la motivazione d'appello era piuttosto sintetica, la sentenza di primo grado e quella d'appello formano un unicum motivazionale e che il primo grado aveva spiegato in modo sufficientemente dettagliato l'aggravamento complessivo del dissesto, attribuendolo a fatti risalenti già al 2008. La Corte di legittimità ha inoltre ricordato il principio consolidato secondo cui l'aggravamento del dissesto richiesto dagli artt. 217 comma 1 n.4 e 224 R.D. 267/1942 deve consistere in un deterioramento complessivo della situazione economico-finanziaria e non può essere dimostrato soltanto con l'aumento o la persistenza di singole voci passive. Infine la Cassazione ha censurato la difesa per non aver rispettato i requisiti richiesti per la censura per travisamento della prova in Cassazione (mancata indicazione puntuale degli atti e della prova decisiva e mancata dimostrazione della verità degli elementi invocati).
Norme richiamate
Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare), art. 217 comma 1 n. 4
Il reato di bancarotta semplice colposa per la fattispecie n.4 richiede un aggravamento del dissesto aziendale causato da colpa grave o dalla mancata domanda di fallimento; non è sufficiente l'aumento di singole poste passive ma va dimostrato un peggioramento complessivo dell'equilibrio economico-finanziario
Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare), art. 224
Collegata all'art. 217 per le aggravanti relative al dissesto; richiamata nel quadro interpretativo della fattispecie di bancarotta semplice
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali quando il ricorso per cassazione è rigettato
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019; Sez. 5, n. 10749 del 10/12/2024; Sez. 5, n. 46976 del 30/10/2024; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021)
Costante indirizzo secondo cui per integrare l'aggravamento del dissesto occorre dimostrare un peggioramento complessivo dell'equilibrio economico-finanziario; inoltre la Corte ricorda i requisiti stringenti per la censura per travisamento della prova in Cassazione (identificare l'atto, indicare il dato fattuale incompatibile, dare prova della verità dell'elemento, spiegare in che modo inficia la motivazione)
Massime di principio
- L'aggravamento del dissesto aziendale per le fattispecie di bancarotta semplice deve essere valutato nel suo complesso: non è sufficiente dimostrare l'aumento o la riduzione di singole voci di bilancio, ma occorre provare un deterioramento complessivo dell'equilibrio economico-finanziario
- In fase di impugnazione in Cassazione, la censura per travisamento della prova richiede il rispetto di precisi oneri: individuazione puntuale dell'atto, indicazione dell'elemento fattuale incompatibile con la sentenza, prova della verità di quell'elemento e spiegazione del suo effetto decisivo sulla motivazione
- La motivazione del primo grado e quella di appello devono essere lette congiuntamente: anche una motivazione d'appello sintetica può essere sufficiente se il giudizio di primo grado ha fornito una ricostruzione dettagliata che viene poi confermata
- Produrre documentazione contabile in appello non basta: è necessario dimostrare chiaramente la veridicità e la rilevanza decisiva di quei documenti rispetto all'aggravamento del dissesto, con conteggi e confronti temporali che mostrino il quadro economico-finanziario complessivo
- Per la difesa societaria è utile dimostrare non solo fluttuazioni di singole poste, ma indicatori aggregati (es. capitale sociale compromesso, rapporto attivo/passivo complessivo, andamento della liquidità nel tempo) e collegare tali indicatori alla concreta capacità di far fronte alle obbligazioni
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