Cassazione Penale, Sentenza n. 27519/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, aveva rideterminato la pena nei confronti di un'imputata per il reato di traffico di stupefacenti, riconoscendo le attenuanti generiche ed escludendo l'aggravante indicata in sentenza, ma confermando la responsabilità ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: (1) erronea applicazione della legge penale e motivazione illogica/contraddittoria, lamentando che la Corte territoriale avesse fondato l'affermazione di responsabilità su intercettazioni e che non avesse dato adeguato rilievo ad alcune sentenze irrevocabili di assoluzione pronunciate in favore di concorrenti nel reato; (2) errata interpretazione delle conversazioni intercettate poste a base della decisione; (3) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per non avere derubricato il fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, assumendo che non fosse stato accertato il valore ponderale del principio attivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e comunque diretti a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, poiché la Corte territoriale aveva spiegato in modo logico il significato delle intercettazioni, il contesto dei rapporti tra i soggetti coinvolti, i riscontri di osservazione e pedinamento e il sequestro, desumendone il ruolo dell'imputata nell'importazione di cocaina da Santo Domingo. Ha inoltre escluso che le assoluzioni dei concorrenti nel parallelo giudizio abbreviato vincolassero il giudice del presente processo, potendo essere autonomamente rivalutato il materiale probatorio. I motivi sulla mancata applicazione dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, sono stati reputati non deducibili, perché la questione non era stata proposta in appello e richiedeva accertamenti in fatto preclusi alla Cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna per reati in materia di stupefacenti; la responsabilità è stata confermata sulla base delle intercettazioni e dei riscontri di fatto.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Ipotesi lieve del reato di stupefacenti; la sua applicazione è stata negata in cassazione perché la questione non era stata dedotta in appello e avrebbe richiesto accertamenti di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 9780 d.P.R. n. 309/90
L'annotazione nel testo sembra riferirsi all'aggravante esclusa dalla Corte di appello; dal testo non è però chiaramente determinabile il riferimento normativo esatto.
Massime di principio
- L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- In presenza di intercettazioni, il giudice può desumere il significato delle espressioni usate anche dal contesto complessivo dei rapporti tra gli interlocutori, del linguaggio impiegato e dei riscontri esterni di indagine.
- Le sentenze irrevocabili di assoluzione pronunciate nei confronti di altri concorrenti non vincolano automaticamente il giudice che procede nei confronti di un diverso imputato, il quale può rivalutare autonomamente il materiale probatorio acquisito nel proprio processo.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in un'ipotesi attenuata che presuppone valutazioni fattuali non è deducibile in cassazione se non è stata previamente devoluta al giudice di appello e richiederebbe nuovi accertamenti di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sollecita una rivalutazione del merito sotto forma di critica alla lettura delle prove, senza indicare specifici vizi di legittimità.
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