Cassazione Civile, Ordinanza n. 16255/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio ha rettificato la rendita di un’unità immobiliare sita in Como, attribuendole la categoria D/8 e la rendita di euro 89.426,03. La banca aveva impugnato l’atto davanti ai giudici tributari, ma sia in primo che in secondo grado il ricorso era stato respinto. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e catastali, sostenendo che l’avviso fosse immotivatamente fondato sugli stessi elementi dichiarati in DOCFA e che l’Ufficio avrebbe dovuto indicare le ragioni in fatto e in diritto della rettifica; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame delle specifiche censure tecniche svolte in appello, tra cui l’asserita erroneità del criterio di stima adottato, la conformità ai valori OMI e alle perizie di parte; 3) violazione delle norme introdotte dalla legge di stabilità 2016 sui fabbricati speciali, lamentando che la CTR avesse valorizzato come indice di correttezza della rettifica la precedente rendita proposta dalla contribuente in una DOCFA anteriore; 4) violazione dell’art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe posto a carico della banca la prova della correttezza della rendita proposta anziché imporre all’Ufficio di dimostrare la propria pretesa; 5) nullità della sentenza per mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio richiesta dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha respinto tutti i motivi di ricorso. Ha escluso anzitutto il vizio di omessa pronuncia/motivazione apparente, osservando che il rigetto dell’appello implica il rigetto implicito delle censure sulla stima dell’Ufficio. Ha poi affermato che, in caso di classamento catastale derivante da DOCFA, la motivazione dell’avviso è sufficiente se gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente non sono disattesi e la divergenza riguarda solo la valutazione tecnica del valore; se invece l’Ufficio usa elementi fattuali diversi, la motivazione deve essere più analitica. Nel caso concreto, però, la banca non aveva dedotto che l’Ufficio avesse posto a base della rettifica elementi di fatto differenti da quelli da essa indicati. Quanto al terzo motivo, la Corte ha interpretato la disciplina del 2016 sui fabbricati speciali come norma che consente, dal 1° gennaio 2016, di rideterminare la rendita escludendo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, ma ha rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato che nella precedente DOCFA fossero stati inclusi tali componenti. Sul quarto motivo ha ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta le prove: qui la CTR aveva correttamente ritenuto sufficiente la documentazione dell’Ufficio e generiche le contestazioni della contribuente. Sul quinto motivo ha affermato che la scelta di disporre o meno una CTU è discrezionale e, in cassazione, non basta lamentare la mancata ammissione dell’istanza senza indicare un fatto storico decisivo omesso. Il ricorso è quindi stato rigettato, con condanna della banca alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti amministrativi; la Corte, nel caso concreto, ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’avviso di classamento perché non erano stati disattesi gli elementi fattuali dichiarati dal contribuente.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato tra le norme poste a fondamento dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo/catastale.
artt. 8 e 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamati in tema di disciplina catastale e di motivazione della rettifica della rendita.
artt. 8 e 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamati in tema di classamento e criteri catastali di stima.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per i motivi di ricorso denunciati come violazione di legge.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma sul ricorso per cassazione nel processo tributario.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione della sentenza.
art. 1, commi 21 e 22, L. 28 dicembre 2015, n. 208
La Corte ha interpretato la norma come diretta a escludere dalla stima catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, consentendo dal 1° gennaio 2016 la rideterminazione della rendita tramite DOCFA degli immobili già censiti.
art. 1, comma 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701
Richiamato con riferimento alla procedura DOCFA e alla rideterminazione della rendita catastale.
art. 2697 c.c.
La Corte ha ribadito che la violazione dell’onere della prova è censurabile solo se il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata, non quando valuta le prove offerte.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per i limiti del controllo di legittimità sul vizio di motivazione e sull’omesso esame di fatti decisivi.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Richiamato per la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di rettifica della rendita catastale conseguente a procedura DOCFA, la motivazione dell’avviso è sufficiente quando l’Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la divergenza riguarda solo la diversa valutazione tecnica del valore; se invece l’Ufficio utilizza presupposti fattuali diversi, l’atto deve esplicitare in modo più analitico le ragioni della rettifica.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione, pur priva di una risposta espressa su singole censure, comporti logicamente il rigetto delle medesime; la totale pretermissione del provvedimento è necessaria per integrare il vizio.
- La disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016 sui fabbricati speciali consente la rideterminazione della rendita catastale escludendo dalla stima macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo, ma chi invoca la nuova disciplina deve allegare e dimostrare che tali componenti erano effettivamente inclusi nella precedente stima.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice distribuisce erroneamente l’onere probatorio tra le parti; non è deducibile, invece, per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione: occorre indicare un fatto storico decisivo, specificamente omesso dal giudice di merito, nei limiti del controllo di legittimità sull’art. 360, n. 5, c.p.c.
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