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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19765/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso e8 stato dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la conferma della condanna per il reato fallimentare di cui agli artt. 216, comma 1, e 224 R.D. 267/1942, mentre per il capo 1 la Corte d'appello aveva gie0 dichiarato l'estinzione per prescrizione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che, pur avendo dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo 1, ha confermato nel resto la condanna per il reato previsto dagli artt. 216, comma 1, e 224 del R.D. 267/1942. Il ricorso deduceva: 1) vizio di motivazione sulla prova della distrazione patrimoniale, sostenendo l'insufficienza o incongruita0 della motivazione in ordine agli elementi costitutivi del fatto e al dolo; 2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando una non adeguata giustificazione della pena irrogata. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che il vizio denunciabile ex art. 606 c.p.p. e8 solo quello che emerge dal contrasto interno della motivazione con massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza, e che nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente affermato la sussistenza dell'elemento oggettivo e del dolo anche richiamando la sentenza di primo grado. Il secondo motivo e8 stato ritenuto non consentito in sede di legittimite0 e comunque infondato, poiche9 la determinazione della pena rientra nella discrezionalite0 del giudice di merito, purche9 motivata con riferimento ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso di specie la motivazione era adeguata perche9 richiamava modalite0 esecutive delle condotte e intensite0 del dolo.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. e; comma 2, lett. e

    Il vizio di motivazione censurabile in cassazione e8 quello che emerge dal contrasto logico tra sviluppo argomentativo e massime di esperienza o altre affermazioni della sentenza; non e8 ammesso un riesame del merito della prova.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito secondo criteri legali e con motivazione adeguata.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione del trattamento sanzionatorio va compiuta valorizzando gli elementi indicati dalla norma, quali modalite0 del fatto e intensite0 del dolo.

  • artt. 216, comma 1, 224 R.D. 267/1942

    Norme incriminatrici del reato fallimentare per il quale e8 stata confermata la condanna nel merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimite0 il vizio di motivazione non consente una nuova valutazione del merito probatorio, ma solo il controllo sulla coerenza logica e sulla tenuta argomentativa della decisione impugnata.
  • La prova della distrazione patrimoniale e della sussistenza del dolo in materia fallimentare puf2 essere validamente desunta anche dal compendio motivazionale della sentenza di primo grado richiamato dalla decisione di appello, se la motivazione complessiva resta coerente e non illogica.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio e8 inammissibile quando mira a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito, essendo sufficiente una motivazione che richiami elementi rilevanti ex artt. 132 e 133 c.p., come modalite0 esecutive e intensite0 del dolo.
  • Quando i motivi di ricorso sono manifestamente infondati o non deducibili in cassazione, il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze accessorie previste dalla legge, incluse spese e somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

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