Sentenza del 02/03/2018 n. 2453 - Comm. Trib. Prov. Catania
Richiesta rimborso - Difficoltà di valutazione per l'Agenzia - formazione silenzio rifiuto dopo 90 giorni - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del ricorrente è stata respinta. Il semplice decorso di 90 giorni non comporta automaticamente la formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile quando la domanda di rimborso richieda una valutazione non agevole da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il termine non può quindi essere interpretato in modo meccanico come formazione automatica del diniego in ogni caso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che, decorso il termine di 90 giorni previsto per la valutazione della domanda di rimborso, si fosse formato un silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, immediatamente impugnabile. La questione riguardava in particolare una richiesta la cui valutazione non risultava agevole e richiedeva tempi istruttori più lunghi.
Norme richiamate
Normativa sul termine di 90 giorni per la definizione delle richieste di rimborso
Il termine consente all'Amministrazione finanziaria di pronunciarsi sulla richiesta, ma il suo decorso non determina necessariamente un silenzio-rifiuto impugnabile quando la valutazione della domanda sia complessa o non agevole.
Cassazione civile, Sezione tributaria, 30 novembre 2012, n. 21400
La giurisprudenza richiamata conferma che il decorso del termine non produce automaticamente un diniego tacito quando siano necessarie valutazioni istruttorie non semplici.
Massime di principio
- Il decorso di un termine procedimentale non comporta sempre e automaticamente la formazione di un provvedimento tacito impugnabile: occorre verificare la disciplina specifica e la natura della richiesta.
- Nelle domande di rimborso fiscali complesse, l'assenza di una risposta entro 90 giorni non equivale necessariamente a un rigetto definitivo.
- Prima di impugnare il silenzio dell'Amministrazione, è opportuno verificare se la domanda richieda accertamenti o valutazioni non agevoli e se la normativa attribuisca davvero al decorso del termine l'effetto di un diniego tacito.
- La giurisprudenza può distinguere tra ritardo procedimentale e silenzio-rifiuto: solo quest'ultimo, quando previsto dalla legge e concretamente formato, è autonomamente impugnabile.
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