Cassazione Penale, Sentenza n. 130/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rilevato che la morte dell'imputato estingue il reato ai sensi dell'art. 150 cod. pen.; ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con enunciazione della causa estintiva nel dispositivo. La Corte ha escluso la possibilità di pronunciarsi sul merito (proscioglimento), in linea con la giurisprudenza citata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Andrea Valentino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23/03/2023 della Corte d'appello di Torino, che lo aveva confermato condannandolo per il reato di tentata rapina (rideterminando la pena e escludendo la recidiva). Il ricorso era affidato a un unico motivo, non specificato nel testo riportato. Durante il procedimento di cassazione è intervenuto il decesso dell'imputato (01/08/2023), trasmesso mediante certificato di morte.
Norme richiamate
art. 150 cod. pen.
La morte dell'imputato determina l'estinzione del reato e del relativo rapporto processuale, con conseguente impossibilità di proseguire il giudizio penale.
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Consente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando sopravvenga una causa estintiva dopo la proposizione del ricorso, imponendo l'enunciazione della causale nel dispositivo.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Impone che, una volta estinto il reato per causa sopravvenuta (es. morte dell'imputato), non possa essere pronunciato un proscioglimento nel merito; il procedimento penale si estingue senza decisione sul merito.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato: quando ciò avviene durante il procedimento di impugnazione la sentenza di condanna viene annullata senza rinvio.
- Se la morte sopravviene dopo la proposizione del ricorso in Cassazione, la Corte ordina l'annullamento senza rinvio e non decide nel merito; non è possibile trasformare la decisione in un proscioglimento.
- È essenziale produrre prova documentale del decesso (certificato di morte) per determinare l'estinzione del reato e l'effetto sul giudizio pendente.
- Le misure cautelari e gli obblighi personali cessano con la morte dell'imputato; le questioni patrimoniali o risarcitorie possono richiedere distinti accertamenti nei confronti degli eredi o delle parti civili.
- In situazioni analoghe, le parti dovrebbero valutare tempestivamente l'esistenza di cause estintive sopravvenute e informarne la corte per evitare pronunciamenti sul merito non richiesti o inefficaci.
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