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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 115/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnano la conferma della loro responsabilità per furto aggravato di energia elettrica. Contestano: 1) l'identificazione della persona offesa nell'ATER di Pescara (sostenendo che il depauperamento patrimoniale ricadrebbe sui condomini e che la denuncia ATER sarebbe quindi priva di valore); 2) la qualificazione del fatto come furto aggravato anziché appropriazione indebita ex art. 646 c.p.; 3) l'insufficienza delle prove sulla fruizione dell'energia e sulla manomissione del contatore; 4) la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (riduzione della pena). La Dottore, in particolare, contesta anche la configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose ex art. 625, n.2 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il collegamento abusivo a valle del contatore condominiale costituisca furto (art. 624 e 625 c.p.) e non appropriazione indebita (art. 646 c.p.), in quanto manca un autonomo potere di disposizione sull'energia da parte del singolo condomino prima della condotta: la deviazione del flusso dopo il contatore è una sottrazione. Ha inoltre confermato che la manomissione, anche se reversibile, integra la 'violenza sulle cose' quando altera la destinazione d'uso del bene, e che l'aggravante è valutabile anche se l'allacciamento è materialmente eseguito da terzi, purché il beneficiario ne sia a conoscenza o negligente. I motivi fondati su presunta insufficienza probatoria sono stati ritenuti generici e inammissibili. L'eccezione sull'applicabilità dell'art. 131-bis è stata respinta perché il furto aggravato ha una pena edittale fuori dal suo ambito. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Individua il delitto di furto; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie al collegamento abusivo alla rete condominiale a valle del contatore.

  • art. 625, primo comma, n. 2 c.p.

    Prevede l'aggravante della violenza sulle cose; la Corte ha interpretato la manomissione, anche se reversibile, come idonea ad alterare la destinazione d'uso e quindi a integrare la circostanza aggravante.

  • art. 646 c.p.

    Delitto di appropriazione indebita; la Corte ha ritenuto che non possa essere applicato al caso dell'allaccio abusivo post-contatore, perché manca un pregresso e autonomo potere di disposizione sull'energia da parte del condomino.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla sospensione condizionale o misure alternative rilevanti per la determinazione della pena; la Corte ha escluso la sua applicabilità perché la pena edittale del furto aggravato è fuori dalla soglia prevista dalla norma.

  • art. 627 c.p. (abrogato) e d.lgs. 15/01/2016, n. 7, art. 4

    Riferimento alla disciplina abrogata delle cose comuni e al nuovo illecito civile previsto dal d.lgs. 7/2016; la Corte ha escluso la rilevanza dell'illecito civile/abrogato art. 627 nel quadro penalistico del caso, anche per ragioni soggettive (le imputate erano assegnatarie, non comproprietarie).

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti formali per i motivi di ricorso in Cassazione; richiamato per i termini di esposizione dei motivi della ricorrente Insolia.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola la statuizione sulle spese nel giudizio di cassazione; applicata per condannare le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • L'allaccio abusivo a valle del contatore condominiale configura, di norma, il reato di furto (art. 624 e 625 c.p.) e non l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.), salvo prova che il soggetto avesse già un autonomo potere di disposizione sull'energia.
  • La 'violenza sulle cose' ai fini dell'aggravante può consistere anche in una manomissione reversibile se idonea ad alterare la destinazione d'uso o a rimuovere gli ostacoli che difendono il bene.
  • L'aggravante per manomissione è valutabile anche quando l'allacciamento sia materialmente eseguito da terzi: essa può essere addebitata al beneficiario se questi la conosce o la ignora per colpa.
  • Le questioni sulla identificazione della persona offesa (es. ATER vs condomini) rilevano principalmente se il reato è procedibile a querela; tuttavia l'ente titolare del rapporto contrattuale con il fornitore può essere legittimato a denunciare e a subire il pregiudizio contabile derivante dai consumi registrati.
  • Contestazioni generiche di insufficienza probatoria, senza confronto puntuale con gli atti istruttori, sono inammissibili in sede di cassazione.
  • L'art. 131-bis c.p. non si applica quando la pena edittale della fattispecie rientra al di fuori delle soglie previste dalla norma.

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