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Sentenza

Sentenza n. 664/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cagliari - Sezione lavoro - n. 463/2025 del 18 marzo 2025, RG n. 3892/2023, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari - Sezione lavoro n. 463/2025, passata in giudicato, relativa al riconoscimento di euro 2.500,00 sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari - Sezione lavoro n. 463/2025, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente la somma di euro 2.500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla maturazione del diritto sino all'effettivo accredito. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era stata notificata al Ministero il 14 aprile 2025. Nonostante la notificazione, l'Amministrazione non aveva eseguito il comando giudiziale. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e l'Ambito Territoriale Provinciale di Cagliari non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero il 14 aprile 2025 e che il termine dilatorio di 120 giorni era ampiamente decorso senza esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventualità di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente anche dell'Ufficio scolastico regionale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, integra il presupposto temporale per l'accoglimento dell'ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente al commissario ad acta, in caso di insufficienza dei fondi nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, di ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    È la base normativa richiamata dal titolo esecutivo per il riconoscimento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all'Amministrazione obbligata e l'inadempimento del comando giudiziale dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni statali.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere individuato in un dirigente dell'Amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente, quando tale soluzione assicuri l'adozione degli atti amministrativi necessari all'esecuzione.
  • In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento dovuto in esecuzione del giudicato, il commissario ad acta può ricorrere all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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