Sentenza n. 313/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un lavoratore extracomunitario
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva richiesto il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato in favore di un cittadino extracomunitario. Il nulla osta era stato rilasciato mediante il meccanismo del silenzio-assenso. Dopo avere trasmesso un preavviso di revoca fondato sulla mancata produzione del documento di identità del datore di lavoro e dell’asseverazione, la Prefettura aveva revocato il nulla osta. Il ricorrente ha impugnato la revoca deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e carenza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo di avere trasmesso la documentazione ritenuta mancante e che, pertanto, sussistessero i requisiti per il mantenimento del nulla osta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta da un nuovo nulla osta favorevole emesso dall’Amministrazione nelle more del giudizio. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il giudice ha ritenuto che la revoca impugnata fosse affetta da errore sui presupposti di fatto, relativo alle carenze della domanda, circostanza sostanzialmente riconosciuta dal successivo provvedimento favorevole. L’Amministrazione è stata condannata a rimborsare al ricorrente euro 2.500,00, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa fatta valere in giudizio pienamente soddisfatta dal provvedimento favorevole medio tempore sopraggiunto.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, durante il giudizio, sopravviene un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 74 c.p.a.
sentenza ex art. 74 cod. proc. amm.
La decisione è resa in forma semplificata.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo integralmente favorevole al ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando la pretesa dedotta in giudizio risulta pienamente soddisfatta.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base dell’illegittimità dell’atto impugnato.
- La revoca di un titolo amministrativo fondata su carenze documentali insussistenti è viziata per errore sui presupposti di fatto; la successiva rinnovata adozione del titolo favorevole può costituire elemento di sostanziale riconoscimento dell’erroneità del precedente provvedimento.
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