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Sentenza

Sentenza n. 1683/2026 - Torino, Sezione 3

PER L'ESATTA OTTEMPERANZA: di 2 sentenze rese dai Tribunali di Torino, aditi quali Giudici del Lavoro (doc. 1-2: sentenze), recanti statuizione di condanna alla refusione delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 1.535,41 comprensivi di spese ed oneri di legge.

Giustizia amministrativa202600712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero a due sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, recanti condanna al pagamento di complessivi euro 1.535,41 per compensi professionali distratti in favore del difensore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione, limitatamente alle spese e competenze professionali, delle sentenze del Tribunale di Torino n. 2263 del 2024 e n. 1840 del 2024. I titoli risultavano passati in giudicato, ritualmente notificati e non eseguiti dall'Amministrazione. È stato dedotto il diritto al pagamento della somma complessiva di euro 1.535,41, oltre accessori, interessi e spese, nonché chiesta la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo, risultava decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero ai giudicati del Tribunale di Torino. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base ai titoli, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nei provvedimenti, e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, secondo la misura e la decorrenza stabilite dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi, poiché il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito, ma mira a soddisfare quello risultante dal giudicato. Per l'eventuale perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale fondamento dell'attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze del Tribunale di Torino.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo per obbligazioni pecuniarie.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Costituiscono i parametri legali per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi del creditore siano vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato posto a carico dell'Amministrazione, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve consentire il soddisfacimento del diritto risultante dal titolo, senza modificarne l'oggetto o costituire un diverso credito.
  • Quando un'amministrazione statale non esegue una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di una somma di denaro, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il creditore può proporre giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'importo indicato dal creditore non vincola l'amministrazione per le poste la cui esatta quantificazione dipende dal titolo, da pagamenti parziali e dalla legge; capitale residuo e interessi devono essere definitivamente determinati secondo la misura e la decorrenza legalmente applicabili.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Le spese e gli accessori successivi possono essere riconosciuti in ottemperanza soltanto se hanno titolo nel provvedimento giudiziale da eseguire o risultano legittimamente dovuti in base alla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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