Cassazione Civile, Ordinanza n. 04765/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
L'associazione aveva convenuto il Comune chiedendo il pagamento di somme asseritamente dovute per il servizio di trasporto gratuito di soggetti portatori di handicap svolto ai sensi della normativa regionale siciliana. La pretesa riguardava crediti maturati negli anni 1997-1999, poi ceduti pro solvendo all'INPS in pagamento di contributi previdenziali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'associazione ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla rimessione in termini, sostenendo che l'eccezione di prescrizione del Comune fosse tardiva e che non fosse provata la non imputabilità della decadenza; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che si trattasse di crediti soggetti a prescrizione decennale e non quinquennale, e censurando l'inammissibilità dei documenti prodotti in appello sulle diffide interruttive; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo al quantum, poiché la Corte avrebbe ritenuto assorbita la questione; 4) omesso esame della domanda di indebito arricchimento proposta nei confronti del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura, relativa alla rimessione in termini del Comune e alla dedotta tardività dell'eccezione di prescrizione, era stata formulata senza denunciare un error in procedendo e senza specifica critica della ratio decidendi; ha comunque ribadito che la rimessione in termini presuppone un fatto ostativo esterno, non imputabile alla parte, e ha reputato corretta la valutazione della Corte d'appello sul mancato rinvenimento del fascicolo processuale. Ha giudicato infondato il secondo motivo, affermando che i crediti per il servizio reso avevano natura di prestazioni periodiche o di durata e soggiacevano alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; ha inoltre confermato l'inammissibilità dei documenti prodotti in appello in mancanza di prova di forza maggiore o caso fortuito, secondo il regime dei nova ex art. 345 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il vizio di omessa pronuncia non può essere veicolato come omesso esame di fatto decisivo e, comunque, la questione era stata legittimamente assorbita dalla pronuncia sulla prescrizione. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché anch'esso era prospettato come vizio motivazionale pur attenendo a un error in procedendo; in ogni caso, la Corte territoriale aveva spiegato che la domanda di indebito arricchimento era stata rigettata per difetto di specifica censura e per prescrizione. Condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
consente di denunciare violazioni di legge sostanziale; non è lo strumento corretto per censurare un errore processuale sulla rimessione in termini se non si articola un vizio processuale specifico.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
è la norma da invocare per denunciare un error in procedendo, che consente alla Corte di legittimità l'esame diretto degli atti processuali.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo, non la mancanza di pronuncia su una domanda; non può essere usato per dedurre un vizio di omessa pronuncia.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
richiede specificità del motivo di ricorso e il confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1
il ricorso è inammissibile se non si confronta con la giurisprudenza consolidata e non indica argomenti idonei a giustificarne il mutamento.
art. 153 c.p.c., comma 2
la rimessione in termini presuppone una causa non imputabile che abbia impedito in modo assoluto l'attività processuale; è una valutazione rimessa al giudice di merito se congruamente motivata.
art. 166 c.p.c.
richiamato nel contesto dell'eccezione di tardività della costituzione e della rimessione in termini della parte convenuta.
art. 167 c.p.c.
richiamato nel contesto dell'eccezione di tardività della costituzione e della proposizione dell'eccezione di prescrizione.
art. 2946 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale del credito, ma la Corte ha ritenuto non applicabile tale termine alla fattispecie.
art. 2948 c.c., comma 1, n. 4
si applica alle obbligazioni periodiche e di durata; i crediti per compensi relativi a prestazioni rese con carattere periodico soggiacciono alla prescrizione quinquennale.
art. 345 c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis non consente la produzione di nuovi documenti in appello, salvo prova di caso fortuito o forza maggiore.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83/2012
individua la disciplina applicabile ratione temporis alla preclusione dei nova in appello.
L. n. 134/2012
legge di conversione richiamata per la disciplina dell'appello applicabile al caso.
art. 2041 c.c.
la domanda di indebito arricchimento richiede la verifica dei presupposti propri dell'azione generale di arricchimento; nel caso concreto la Corte d'appello l'ha esclusa anche per prescrizione e mancata specifica contestazione.
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non un omesso esame di fatto decisivo.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per l'inammissibilità di alcuni motivi in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- La rimessione in termini è eccezionale e richiede la prova di un impedimento assoluto, concreto e non imputabile alla parte; non basta una generica difficoltà o un disguido non adeguatamente dimostrato.
- Per denunciare un errore del giudice sulla rimessione in termini o sulla tardività di un'eccezione occorre articolare correttamente un error in procedendo; la censura deve essere specifica e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- I crediti derivanti da prestazioni aventi carattere periodico o di durata sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., non alla prescrizione ordinaria decennale.
- Nel giudizio di appello, la produzione di nuovi documenti è preclusa salvo che la parte dimostri caso fortuito o forza maggiore, secondo la disciplina ratione temporis applicabile.
- Il vizio di omessa pronuncia non può essere confuso con l'omesso esame di un fatto decisivo: se la questione è stata assorbita da altra statuizione, il motivo è infondato o inammissibile.
- L'azione di indebito arricchimento richiede una specifica allegazione e contestazione dei suoi presupposti; non può essere introdotta o mantenuta in modo generico, specie quando la pretesa principale sia già estinta per prescrizione.
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