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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20838/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto: 1) violazione di legge processuale per l'asserita illegittima applicazione del concorso formale di reati, ritenuto dal giudice di merito senza che fosse stato contestato; 2) illogicità della motivazione sul medesimo punto; 3) violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla configurabilità del reato, sostenendo che la condotta fosse successiva al compimento dell'atto d'ufficio, quindi non idonea a ostacolare l'attività di ufficio e priva di finalità oppositiva, con conseguente insussistenza anche dell'elemento soggettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici perché meramente ripetitivi di quelli già proposti in appello, e comunque manifestamente infondati: la censura sul concorso formale era contrastante con la giurisprudenza consolidata richiamata correttamente dai giudici di merito; le ulteriori doglianze ignoravano la diversa ricostruzione fattuale compiuta nella sentenza impugnata, che non può essere rivalutata in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale contestata e confermata nei gradi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi si limitano a riprodurre in modo generico le doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura relativa alla configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale non può fondarsi su una ricostruzione alternativa dei fatti se questa è incompatibile con quella accolta dai giudici di merito, poiché la Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione del compendio fattuale.
  • È legittimo ritenere la sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale anche quando la condotta si collochi in connessione con l'atto d'ufficio, secondo l'interpretazione consolidata richiamata dalla giurisprudenza di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa del ricorrente, consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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