Cassazione Penale, Sentenza n. 34573/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la condanna dell’imputato per due delitti di diffamazione aggravata, indicati ai capi 5) e 6) della rubrica. Con il primo motivo, relativo al capo 5), il ricorrente denunciava violazione dell’art. 595 c.p. e motivazione apparente, contestando l’esclusione della scriminante del diritto di cronaca, anche putativa: sosteneva che la notizia, benché originata da una fonte anonima, riguardasse un contesto territoriale ad alta densità mafiosa e persone di rilievo pubblico, e che vi fossero riscontri sulla presenza di esponenti mafiosi nei luoghi frequentati dalla delegazione istituzionale. Con il secondo motivo, relativo al capo 6), lamentava illogicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova sull’esclusione della provocazione: affermava di aver agito in stato d’ira dopo un post della persona offesa, al quale altre due persone offese avrebbero aderito, che lo accusava falsamente di aver incendiato la propria abitazione e ucciso i propri cani per simulare intimidazioni mafiose; richiamava inoltre le dichiarazioni della persona offesa circa dubbi sull’origine mafiosa dei fatti. Con il terzo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche, invocando collaborazione processuale, risalenza dei precedenti e impegno sociale e professionale. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo manifestamente infondato, il secondo e il terzo inammissibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la notizia diffamatoria proveniva da una fonte anonima e il ricorrente non aveva dimostrato di averne verificato la veridicità mediante fonti controllabili; la mera allegazione della rilevanza pubblica della notizia, del contesto territoriale e della contestuale presenza di soggetti mafiosi, documentata soltanto nel giudizio, non assolveva tale onere. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la provocazione era stata prospettata in modo generico: non risultavano provati né specificamente allegati la pubblicazione del post e l’adesione delle altre persone offese; la persona offesa aveva riferito soltanto di essersi interrogata con altri colleghi sulla veridicità dell’origine mafiosa degli episodi, senza divulgare tali dubbi. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ragione decisiva del diniego delle attenuanti generiche: la presenza di precedenti specifici sia anteriori sia successivi ai fatti, incompatibile con una valutazione di resipiscenza. La condanna è rimasta confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili: 4.000 euro per una parte civile e 5.067 euro complessivi per le altre tre, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 595 c.p.
Questa Corte ha invero a più riprese affermato il principio per il quale non opera la scriminante del diritto di cronaca quando la notizia diffamatoria oggetto di propalazione proviene da uno scritto anonimo, in quanto intrinsecamente inidoneo ad essere suscettibile di controlli circa la veridicità della notizia e, quindi, non meritevole dell'interesse pubblico.
La scriminante del diritto di cronaca non opera, di regola, quando la notizia diffamatoria è tratta da uno scritto anonimo, perché la fonte non consente controlli sulla veridicità e non può fondare l’assolvimento dell’onere di verifica.
art. 59, quarto comma, c.p.
Nella vicenda in esame non può peraltro ritenersi che il Maniaci abbia assolto al predetto onere poiché – alla stregua di quanto idoneamente argomentato dalla pronuncia impugnata nonché da quella di primo grado – si è limitato ad asserire che egli aveva confidato, almeno sul piano putativo, nella veridicità della notizia proveniente dalla fonte anonima e di averla divulgata per il particolare interesse pubblico che essa poteva avere in un contesto territoriale, come quello in cui opera l’emittente televisiva, ad alta densità mafiosa.
La convinzione, anche putativa, della veridicità di una notizia proveniente da fonte anonima non basta a giustificare la condotta se non è accompagnata dalla dimostrazione di verifiche effettuate tramite fonti controllabili.
art. 62-bis c.p.
l’avere il ricorrente precedenti specifici non solo per fatti precedenti a quelli in esame – come deduce nel motivo – ma anche successivi, ciò che conduce ad escludere ogni forma di resipiscenza da parte dello stesso da poter vagliare quale concreto elemento positivo atto a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Il diniego delle attenuanti generiche è giustificato quando precedenti specifici, anche successivi ai fatti, escludano la resipiscenza e la presenza di un concreto elemento positivo ai fini della mitigazione della pena.
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non risulti immune da colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La scriminante del diritto di cronaca non è normalmente invocabile quando la notizia diffamatoria proviene da una fonte anonima, confidenziale o comunque non controllabile, poiché tale fonte non consente di verificare la veridicità della notizia e non soddisfa l’onere di prova gravante su chi invoca la scriminante.
- La provenienza anonima non esclude in assoluto la possibilità di avvalersi del diritto di cronaca se circostanze particolari consentono di verificare la notizia; in tal caso, chi pubblica deve dimostrare di aver effettivamente svolto la verifica mediante fonti controllabili.
- La rilevanza pubblica della notizia e il contesto in cui essa è diffusa non sostituiscono la verifica della sua attendibilità; neppure la mera presenza contestuale di persone che si assumono appartenenti a un’organizzazione mafiosa è sufficiente se non dimostra che la notizia diffamatoria sia stata controllata prima della divulgazione.
- La provocazione non può essere riconosciuta sulla base di allegazioni generiche: occorre che il fatto provocatorio e le circostanze rilevanti siano specificamente dedotti e trovino riscontro probatorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sulla presenza di precedenti specifici, anche successivi al fatto, quando questi escludano la resipiscenza e l’esistenza di elementi positivi concreti idonei a giustificare la mitigazione della pena.
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