Ordinanza n. 652/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n° 917/2018 del 18.10.2018, reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, nel giudizio R.G. n° 7907/2018, dichiarato esecutivo giusta decreto di esecutorietà cron. n° 32651/2018 del 07.12.2018 e notificato il 04.01.2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esecuzione di decreto ingiuntivo esecutivo mediante giudizio di ottemperanza e liquidazione del compenso del commissario ad acta
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio era stato promosso dal creditore privato per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 917/2018, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, dichiarato esecutivo e notificato al Consorzio. Con precedente sentenza, la Sezione aveva nominato Commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, ponendo a carico del Consorzio le spese dell’eventuale funzione commissariale, da liquidarsi separatamente. La commissaria delegata ha depositato la relazione conclusiva e richiesto la liquidazione del compenso per l’attività svolta.
La decisione
Il TAR ha liquidato in favore del Commissario ad acta il compenso complessivo di 700,00 euro, comprensivo di oneri fiscali e spese, ritenendolo congruo in rapporto all’impegno svolto, anche considerando che la relazione forniva soltanto una sommaria indicazione dell’attività espletata. Il compenso è stato posto a carico del Consorzio Aurunco di Bonifica in liquidazione, in conformità a quanto stabilito nella precedente sentenza. Non è stata emessa alcuna pronuncia sulle spese della fase processuale, poiché essa era stata attivata su iniziativa del Commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudice abbia nominato un commissario ad acta e abbia posto le spese della funzione commissariale a carico dell’amministrazione inadempiente, il compenso può essere liquidato con separato provvedimento sulla base dell’attività concretamente svolta e della relativa documentazione.
- La liquidazione del compenso del commissario ad acta deve essere determinata in misura congrua rispetto all’impegno effettivamente prestato; una relazione conclusiva sommaria può giustificare una liquidazione contenuta e comprensiva degli oneri fiscali e delle spese.
- Le spese della fase processuale avviata su iniziativa del commissario ad acta possono essere lasciate senza pronuncia, non trattandosi di una fase instaurata per iniziativa delle parti.
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