Sentenza n. 304/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare della delibera del Consiglio comunale di Montenero Val Cocchiara n. 3 del 28.04.2023, pubblicata in data 06.05.2023, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque ad essa connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio prendendo atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti. Non è stata quindi esaminata la legittimità della delibera comunale né sono stati decisi i motivi relativi alla disciplina degli usi civici, alla gestione ambientale dei pascoli, ai criteri di assegnazione delle UBA, ai vizi di istruttoria o alla motivazione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: delibera del Consiglio comunale di Montenero Val Cocchiara n. 3 del 28 aprile 2023, recante il regolamento di disciplina dei beni demaniali comunali gravati da uso civico destinati al pascolo e al fieno
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il regolamento comunale relativo alla gestione della compresa pascoliva, deducendo che esso non contenesse un effettivo piano di gestione forestale né un piano di pascolamento e fosse quindi in contrasto con gli impegni assunti dal Comune e con la disciplina regionale degli usi civici. Hanno inoltre sostenuto che il regolamento non risolvesse il problema del sovraccarico dei pascoli e prevedesse, all’art. 5, comma 2, un criterio di assegnazione proporzionale fondato sul numero di capi dichiarati dagli allevatori, senza distinguere tra razze ed età degli animali. Secondo i ricorrenti, tale criterio sarebbe contrario all’equo godimento del bene collettivo e penalizzerebbe le piccole aziende bovine rispetto agli allevamenti equini, ritenuti maggiormente impattanti sul pascolo. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione della legge regionale Molise n. 14 del 23 luglio 2002; violazione e falsa applicazione del regolamento di esecuzione della Commissione UE n. 669 del 28 aprile 2016 e della legge n. 115/1933; eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di istruttoria; difetto di motivazione, motivazione incongrua e perplessa. Nel corso del giudizio il TAR aveva inoltre rilevato d’ufficio possibili profili di inammissibilità concernenti la mancata notifica a un controinteressato, la genericità delle censure e il difetto di interesse. Prima della decisione di merito, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per estinzione.
art. 84 c.p.a.
Richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso e ai suoi effetti estintivi.
art. 85 c.p.a.
Richiamato per la pronuncia conclusiva conseguente alla rinuncia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato perché il Presidente aveva sottoposto alle parti d’ufficio possibili profili di inammissibilità del ricorso.
L.R. Molise n. 14 del 23 luglio 2002
Indicata dai ricorrenti come parametro normativo asseritamente violato dal regolamento comunale; la questione non è stata esaminata nel merito per effetto della rinuncia.
Regolamento di esecuzione della Commissione UE n. 669 del 28 aprile 2016
Indicato dai ricorrenti come parametro sovranazionale asseritamente violato; la relativa censura non è stata decisa nel merito.
legge n. 115/1933
Richiamata dai ricorrenti quale ulteriore parametro di legittimità; la questione è rimasta assorbita dall’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, validamente manifestata e depositata prima della decisione, determina l’estinzione del giudizio e preclude l’esame dei motivi di merito e degli eventuali profili di inammissibilità rilevati d’ufficio.
- In caso di estinzione per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
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