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Sentenza

Sentenza n. 304/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione cautelare della delibera del Consiglio comunale di Montenero Val Cocchiara n. 3 del 28.04.2023, pubblicata in data 06.05.2023, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque ad essa connessi;

Giustizia amministrativa202300224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio prendendo atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti. Non è stata quindi esaminata la legittimità della delibera comunale né sono stati decisi i motivi relativi alla disciplina degli usi civici, alla gestione ambientale dei pascoli, ai criteri di assegnazione delle UBA, ai vizi di istruttoria o alla motivazione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Consiglio comunale di Montenero Val Cocchiara n. 3 del 28 aprile 2023, recante il regolamento di disciplina dei beni demaniali comunali gravati da uso civico destinati al pascolo e al fieno

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il regolamento comunale relativo alla gestione della compresa pascoliva, deducendo che esso non contenesse un effettivo piano di gestione forestale né un piano di pascolamento e fosse quindi in contrasto con gli impegni assunti dal Comune e con la disciplina regionale degli usi civici. Hanno inoltre sostenuto che il regolamento non risolvesse il problema del sovraccarico dei pascoli e prevedesse, all’art. 5, comma 2, un criterio di assegnazione proporzionale fondato sul numero di capi dichiarati dagli allevatori, senza distinguere tra razze ed età degli animali. Secondo i ricorrenti, tale criterio sarebbe contrario all’equo godimento del bene collettivo e penalizzerebbe le piccole aziende bovine rispetto agli allevamenti equini, ritenuti maggiormente impattanti sul pascolo. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione della legge regionale Molise n. 14 del 23 luglio 2002; violazione e falsa applicazione del regolamento di esecuzione della Commissione UE n. 669 del 28 aprile 2016 e della legge n. 115/1933; eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di istruttoria; difetto di motivazione, motivazione incongrua e perplessa. Nel corso del giudizio il TAR aveva inoltre rilevato d’ufficio possibili profili di inammissibilità concernenti la mancata notifica a un controinteressato, la genericità delle censure e il difetto di interesse. Prima della decisione di merito, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per estinzione.

  • art. 84 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso e ai suoi effetti estintivi.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato per la pronuncia conclusiva conseguente alla rinuncia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato perché il Presidente aveva sottoposto alle parti d’ufficio possibili profili di inammissibilità del ricorso.

  • L.R. Molise n. 14 del 23 luglio 2002

    Indicata dai ricorrenti come parametro normativo asseritamente violato dal regolamento comunale; la questione non è stata esaminata nel merito per effetto della rinuncia.

  • Regolamento di esecuzione della Commissione UE n. 669 del 28 aprile 2016

    Indicato dai ricorrenti come parametro sovranazionale asseritamente violato; la relativa censura non è stata decisa nel merito.

  • legge n. 115/1933

    Richiamata dai ricorrenti quale ulteriore parametro di legittimità; la questione è rimasta assorbita dall’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, validamente manifestata e depositata prima della decisione, determina l’estinzione del giudizio e preclude l’esame dei motivi di merito e degli eventuali profili di inammissibilità rilevati d’ufficio.
  • In caso di estinzione per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieUsi civici e demani collettiviAree protette, fauna e floraEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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