Cassazione Civile, Ordinanza n. 24730/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società da parte del Tribunale, poi confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1 e 15 l. fall., degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito aveva fatto un uso scorretto delle presunzioni nel ritenere non provata la non fallibilità della società: in particolare, la mancanza di un atto di dismissione delle immobilizzazioni e di vendita delle merci residue non avrebbe consentito di inferire il mantenimento di un attivo patrimoniale superiore alla soglia di legge, e comunque non vi sarebbe stata prova del superamento delle altre soglie. La ricorrente lamentava inoltre che, in caso di insufficienza delle prove documentali, la Corte d'appello avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale richiesta in reclamo, diretta a dimostrare la mancanza di ricavi e di attivo patrimoniale dal 2014. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 5 l. fall. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando la valutazione degli indici di insolvenza compiuta dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando anzitutto il principio secondo cui l'onere di provare i requisiti di non fallibilità grava sull'imprenditore assoggettato alla procedura, e non sulla curatela. Ha poi dichiarato inammissibile la censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale, rilevando che tale omissione è sindacabile in cassazione solo se comporti assenza di motivazione su un punto decisivo e se la prova sia idonea a ribaltare con certezza il convincimento del giudice di merito; nel caso concreto, la ricorrente non aveva neppure allegato un vizio motivazionale specifico e la prova richiesta era formulata in modo generico. È stato dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la valutazione dello stato di insolvenza è apprezzamento di fatto del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e corretta. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 legge fallimentare
I requisiti di non fallibilità devono essere provati dall'imprenditore che li invoca per sottrarsi al fallimento.
art. 5 legge fallimentare
Lo stato di insolvenza è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 15 legge fallimentare
Richiamato dalla ricorrente come norma violata nel procedimento prefallimentare.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate solo se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 2729 c.c.
Il ricorso alle presunzioni richiede che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove.
art. 380 bis c.p.c.
La causa è stata ritenuta suscettibile di definizione camerale ai sensi della norma sul procedimento in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato disposto il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Costituisce il parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio.
Massime di principio
- Nei giudizi volti a contestare la dichiarazione di fallimento, l'imprenditore che invochi la non assoggettabilità alla procedura deve fornire la prova positiva dei requisiti di non fallibilità.
- La valutazione circa la sussistenza dello stato di insolvenza e l'apprezzamento degli indici fattuali posti a fondamento della decisione appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è adeguata e giuridicamente corretta.
- L'omessa ammissione di una prova testimoniale non è di per sé censurabile in cassazione: occorre allegare uno specifico vizio motivazionale e dimostrare che la prova non ammessa avrebbe potuto sovvertire con certezza l'esito probatorio già formato.
- Il ricorso a presunzioni semplici è legittimo solo quando gli indizi valorizzati presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la censura in cassazione non può risolversi in una mera rivalutazione del materiale istruttorio.
- La prova contraria sui requisiti di fallibilità deve essere specifica e riferita a fatti storici concreti, non a formule contabili o assertive generiche.
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