Sentenza del 19/05/2021 n. 2621 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Soggetto contribuente - Cartella pagamento - Istanza rateazione - Avvenuta proposizione - Termini opposizione - Oggettiva pendenza - An debeatur - Successiva contestazione - Oggettivo impedimento - Esclusione - Pretesa sottesa - Intervenuta acquiescenza - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che la mera istanza di rateazione determini acquiescenza alla pretesa sottesa o costituisca un impedimento oggettivo alla proposizione della successiva opposizione. Pertanto la richiesta di dilazione non preclude il diritto del contribuente di impugnare la cartella nei termini; la opposizione proposta dopo l'istanza di rateazione è pertanto ammissibile. (Riferimento giurisprudenziale: Cass. n. 12735/2020)
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva se la presentazione, da parte del contribuente, di un'istanza di rateazione relativa a una cartella di pagamento comporti: (a) una tacita acquiescenza alla pretesa tributaria tale da precludere una successiva opposizione; e/o (b) un impedimento oggettivo alla proposizione dell'opposizione nei termini previsti per legge. Il contribuente aveva domandato la dilazione e poi ha proposto opposizione alla cartella.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 12735/2020
La Corte ha interpretato che la presentazione dell'istanza di rateazione non equivale ad accettazione tacita della pretesa né sospende/interrompe il termine per proporre opposizione; non costituisce quindi un ostacolo oggettivo alla successiva impugnazione della cartella.
Massime di principio
- La mera istanza di rateazione non costituisce rinuncia o acquiescenza alla pretesa e non impedisce di proporre opposizione nei termini; il diritto di difesa rimane salvo.
- Per maggiore tutela, il contribuente può formulare espressa riserva, nella domanda di rateazione, di non rinunciare a eventuali azioni di impugnazione; conservare la ricevuta di presentazione è fondamentale come prova.
- Attenzione ai comportamenti concludenti: il pagamento integrale della cartella o altre manifestazioni chiare di accettazione possono avere effetti diversi e comportare acquiescenza.
- Se sussistono dubbi sui termini, è prudente notificare comunque l'opposizione o altra azione cautelare per preservare i diritti nel rispetto dei termini procedurali.
- Ogni situazione fattuale va valutata singolarmente: l'istanza di rateazione è neutra rispetto ai termini di impugnazione, ma atti concreti del contribuente successivi possono mutare il quadro giuridico.
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