Cassazione Penale, Sentenza n. 18065/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 14/12/2021 che aveva rigettato il riesame avverso il provvedimento del G.I.P. del 30/11/2021, con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per reati connessi ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990 aggravato dall'art. 416-bis.1 c.p.) e detenzione/traffico di stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990). Il ricorrente ha dedotto: carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, eccessiva relyance sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e su intercettazioni; travisamento del contenuto di una specifica conversazione intercettata (n.70 del 15/03/2019) e mancata individualizzazione di condotte che comprovino la partecipazione ai diversi programmi associativi; vizio di motivazione circa le esigenze cautelari e mancata considerazione dell'assenza di precedenti specifici e della giovane età.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, nella sede di legittimità, le richieste che si risolvono in una rivalutazione dei fatti e degli apprezzamenti di merito; ha invece verificato la congruità e la logicità della motivazione del Tribunale del riesame, che ha esposto elementi indiziari convergenti (dichiarazioni di collaboratori ritenuti attendibili e numerose intercettazioni) riconducibili alla struttura autonoma denominata "clan Silenzio", alla sua organizzazione, alle attività di traffico di stupefacenti e di estorsione e al ruolo di Morra nelle operazioni di approvvigionamento, lavorazione e distribuzione della droga nonché nelle condotte violente e intimidatorie. La Corte ha inoltre confermato la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) e la proporzionalità/adeguatezza della custodia in carcere. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che gli elementi indiziari (dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni) possono dimostrare l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso e la partecipazione dell'indagato, tenuto conto della struttura verticistica, della ripartizione dei ruoli e delle modalità intimidatorie e predatorie del clan
art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (aggravato dall'art. 416-bis.1 c.p.)
Il giudice di merito ha ritenuto sussistenti indizi della partecipazione dell'indagato ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti; la Cassazione ritiene congrua la valutazione che collega intercettazioni e dichiarazioni alla gestione organizzata delle piazze di spaccio
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Le captazioni e i riscontri indiziari sono stati ritenuti sufficienti a fondare la gravità indiziaria anche del reato fine di detenzione/traffico di stupefacenti, per la partecipazione attiva dell'indagato nelle varie fasi dell'attività illecita
artt. 192 e 273 cod. proc. pen.
Richiamati nell'ambito della censura sulla motivazione: la Corte osserva che le doglianze non dimostrano una manifesta illogicità o una violazione formale della motivazione, ma tentano una diversa valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità
artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen.
Applicazione delle presunzioni cautelari connesse ai reati di cui ai capi: la Cassazione conferma che, alla luce delle imputazioni e dell'insieme indiziario, il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare pericolo di reiterazione)
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione attuativa richiamata per gli adempimenti nei confronti dell'istituto penitenziario, disposta dalla Corte per l'esecuzione della decisione
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla decisione cautelare è circoscritto alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una rivalutazione amplia degli elementi di fatto o della credibilità delle fonti
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se ritenute convergenti, coerenti e supportate da riscontri (es. intercettazioni), possono costituire base sufficiente per ritenere la gravità indiziaria nell'ambito di associazioni mafiose e traffico di stupefacenti
- Intercettazioni ambientali che mostrino la partecipazione a fasi diverse dell'attività di spaccio (approvvigionamento, lavorazione, distribuzione, riparto dei proventi) rafforzano l'indizio di partecipazione stabile e qualificata all'organizzazione
- Per i reati a contenuto mafioso o connessi al traffico di stupefacenti opera una presunzione cautelare che rende più agevole, sul piano indiziario, la giustificazione della custodia in carcere quando emerga la pericolosità e il ruolo nell'associazione
- La difesa in casi analoghi deve mirare a: dimostrare l'assenza di riscontri individualizzanti, mettere in discussione la attendibilità e la corrispondenza delle dichiarazioni dei collaboratori, fornire elementi di fatto alternativi (alibi, documentazione), e proporre misure non detentive con adeguate garanzie
- Le censure sul travisamento di singole intercettazioni possono essere improduttive in sede di Cassazione se la motivazione del giudice di merito ha argomentato in modo coerente la valenza complessiva delle captazioni nell'ambito del quadro probatorio
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