Cassazione Civile, Ordinanza n. 26171/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, proposta da una contribuente, della quota pari al 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto residente in una delle province colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 convertito in L. n. 123 del 2017, sostenendo che lo ius superveniens, che prevede limiti percentuali o persino l'esclusione del rimborso in caso di insufficienza delle risorse stanziate, dovesse applicarsi ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della norma sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, in assenza di disposizioni transitorie, la sopravvenienza di limiti quantitativi al procedimento di rimborso non incide sui giudizi pendenti, perché tali limiti non toccano il titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel giudizio, ma solo la fase esecutiva del relativo diritto. Le questioni relative alla capienza delle risorse stanziate e ai conseguenti provvedimenti liquidatori rilevano soltanto nella fase esecutiva e/o di ottemperanza. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva della parte intimata; inoltre non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
È la base normativa dell'istanza di rimborso della quota del 90% delle imposte versate dai contribuenti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la disciplina del rimborso e i limiti connessi alle risorse disponibili.
art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 conv. in L. n. 123 del 2017
La Corte esclude che l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso, in mancanza di disciplina transitoria, incida sui giudizi pendenti, poiché attiene alla fase esecutiva e non al titolo del diritto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato come base del procedimento camerale non partecipato sulla proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione nel caso, per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- In assenza di disposizioni transitorie, una legge sopravvenuta che introduca limiti quantitativi o percentuali al pagamento di rimborsi non si applica ai giudizi già pendenti quando incide solo sulle modalità di esecuzione del diritto e non sul titolo sostanziale della pretesa.
- Le questioni relative alla disponibilità delle risorse stanziate e ai provvedimenti amministrativi di liquidazione del rimborso attengono alla fase esecutiva o di ottemperanza e non possono paralizzare il giudizio di merito sul diritto al rimborso.
- Quando la norma sopravvenuta regola esclusivamente la capienza del bilancio o il riparto delle somme dovute, essa non integra un limite al diritto sostanziale azionabile in giudizio, salvo espressa previsione transitoria di segno diverso.
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