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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22989/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di lesioni personali (artt. 582 e 583 c.p.) per avere, mentre si trovava davanti alla "Lavanderie Ramone" di Torino, colpito con un pugno Calabrò Andrea cagionandogli frattura dell'osso alveolare con indebolimento permanente dell'organo della masticazione. Il ricorrente ha articolato cinque motivi di cassazione: 1) vizio di motivazione e errata ricostruzione dei fatti (negazione del pugno e assenza di volontà lesiva); 2) errata esclusione dell'esimente di cui all'art. 52 c.p. (difesa legittima); 3) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 583 co.1 n.2 c.p. (qualificazione del danno come "indebolimento permanente"); 4) vizio nella dosimetria della pena in violazione dell'art. 133 c.p.; 5) omessa derubricazione e mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. Inoltre, è controversa la regolarità temporale del ricorso (tardività).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ricostruzione temporale: la Corte d'Appello ha pronunciato il dispositivo il 29/04/2022 nel rito cartolare; la motivazione è stata depositata il 2/05/2022 (entro il termine di 15 giorni previsto dall'art. 544 c.p.p.), per cui il dies a quo per il termine di impugnazione decorre dal 14/05/2022; il termine di 30 giorni ex art. 585, comma 1, lett. b) c.p.p. è quindi scaduto il 13/06/2022. Il ricorso è stato invece depositato il 1/07/2022 (timbrato in Tribunale di Lamezia Terme) e trasmesso alla Corte il 27/07/2022, risultando tardivo. Conseguenze: il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile in complessivi euro 3.686, oltre agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Definisce il reato di lesioni personali; la sentenza di merito ha condannato il ricorrente ai sensi di questa disposizione in relazione al fatto descritto.

  • art. 583 co.1 n.2 c.p.

    Prevede l'aggravante per lesioni che abbiano cagionato indebolimento permanente di un organo; la Corte territoriale ha ritenuto applicabile tale aggravante per la frattura alveolare che ha indebolito l'organo della masticazione, motivo contestato in cassazione dal ricorrente.

  • art. 52 c.p.

    Norma sulla legittima difesa; il ricorrente la invocava come esimente ma la Corte d'Appello l'ha esclusa e la Cassazione non ha esaminato il merito in ragione dell'inammissibilità per tardività.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; invocata dal ricorrente per la derubricazione, ma non esaminata nel merito dalla Corte di Cassazione per inammissibilità del ricorso.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena; il ricorrente contestava la dosimetria, deduzione non valutata in Cassazione per tardività dell'impugnazione.

  • art. 23-bis L. 176/2020 (rito cartolare emergenziale)

    "il dispositivo della decisione è comunicato alle parti"

    Prevede che, nel rito cartolare emergenziale, il dispositivo sia comunicato alle parti; la Corte ha ritenuto che la comunicazione immediata del dispositivo assicuri la conoscibilità della decisione e consenta l'applicazione delle regole ordinarie sui termini di impugnazione (art. 585 c.p.p.).

  • art. 544 c.p.p. comma 2

    Stabilisce il termine di 15 giorni per il deposito della motivazione quando la decisione è resa in udienza; nella fattispecie la motivazione è stata depositata entro tale termine (deposito 2/5/2022), da cui è stato computato il dies a quo per il termine di impugnazione.

  • art. 585 c.p.p. (comma 1 lett. b) e comma 2)

    Disciplina i termini per le impugnazioni; la Corte ha applicato le regole generali dell'art. 585 c.p.p. anche al giudizio cartolare, ritenendo che il termine di 30 giorni per il ricorso per cassazione decorra, nel caso considerato, dalla data di deposito della motivazione.

  • Provvedimenti normativi emergenziali e successivi (D.L. n.137/2020 conv. L.176/2020; D.L. 30/12/2021 n.228 conv. L.15/2022; d.lgs. n.150/2022 art.94 comma 2; legge di conversione 30/12/2022 n.199 art.5-duodecies)

    Richiamati in relazione alle modifiche procedurali emergenziali e alla disciplina del rito cartolare; la Corte individua che tali disposizioni non derogano al regime ordinario dei termini di impugnazione stabiliti dall'art. 585 c.p.p., salvo quanto espressamente previsto (comunicazione del dispositivo).

Massime di principio

  • Nel rito cartolare ex art. 23-bis L.176/2020 la comunicazione immediata del dispositivo alle parti consente l'applicazione delle regole ordinarie sui termini di impugnazione (art. 585 c.p.p.); pertanto il termine di impugnazione decorre secondo le norme ordinarie salvo diversa indicazione espressa.
  • Quando la motivazione viene depositata entro il termine di 15 giorni previsto dall'art. 544 c.p.p., il dies a quo per il calcolo del termine di gravame (es. 30 giorni per il ricorso per cassazione) è la data di scadenza di quel termine (ovvero la data in cui la motivazione è pienamente disponibile alle parti).
  • La tardiva proposizione del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità automatica del ricorso e l'impossibilità di entrare nel merito delle censure sostanziali, con condanna alle spese e possibili sanzioni (es. somma alla cassa delle ammende).
  • Le questioni di merito (es. esclusione della legittima difesa, applicazione dell'aggravante per indebolimento permanente, tenuità del fatto, criteri di pena) restano inevase se il giudice di legittimità non ammette il ricorso per ragioni processuali; è quindi fondamentale la tempestività procedurale per ottenere la valutazione di tali censure.
  • In presenza di decisioni emesse in rito cartolare, le parti devono prestare particolare attenzione alle date di comunicazione del dispositivo e di deposito della motivazione per non perdere i termini di impugnazione; la contabilizzazione dei termini segue le regole ordinarie se non vi è espressa deroga normativa.
  • Se si intende eccepire tardività o altri vizi procedurali dell'impugnazione avversaria, la parte resistente/parte civile può tempestivamente sollevare tali eccezioni in modo che il giudice di legittimità possa dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel merito.

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