Sentenza n. 888/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione carente e contraddittoria. In particolare, ha sostenuto che il pregiudizio penale a suo carico risultante dal rapporto della Questura fosse riferibile a una persona omonima, come confermato dai certificati penali e dei carichi pendenti; ha inoltre allegato la propria condotta irreprensibile, l'inserimento sociale, lo svolgimento di attività lavorativa regolare e l'assenza di condanne. Quanto ai precedenti penali del convivente, ha contestato che potessero incidere sulla propria domanda, sostenendo che la relazione fosse cessata e che i rapporti fossero ormai sporadici, con l'ospitalità giustificata da esigenze connesse al permesso di soggiorno del convivente. Il Ministero ha riconosciuto l'errore relativo al pregiudizio penale direttamente attribuito alla ricorrente, ma ha sostenuto la perdurante rilevanza del rapporto con il convivente gravato da precedenti per stupefacenti, immigrazione clandestina e insolvenza fraudolenta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che il diniego era plurimotivato e che la permanenza di una sola motivazione autonoma e legittima era sufficiente a sostenerlo. L'errore relativo all'attribuzione alla ricorrente del precedente penale non è risultato decisivo, poiché l'istruttoria ministeriale si era incentrata soprattutto sui rapporti con il convivente, gravato da numerosi precedenti per reati ritenuti gravi. Secondo il Collegio, l'Amministrazione può valutare in chiave prognostica le vicende penali del convivente, in quanto il nucleo convivente costituisce un ambito privilegiato di formazione e manifestazione della personalità individuale. Le allegazioni della ricorrente sulla cessazione della convivenza e sulla natura soltanto sporadica dei rapporti sono state ritenute contraddittorie e non verificabili: il convivente era stato trovato nell'abitazione dopo la data indicata come cessazione della convivenza, aveva dichiarato alla polizia di risiedervi continuativamente e l'ospitalità per ottenere il permesso di soggiorno poteva persino suggerire una residenza di comodo. Tali elementi, anziché superare i dubbi dell'Amministrazione, li avevano rafforzati. Il giudizio ministeriale è stato quindi ritenuto non manifestamente irragionevole. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità delle persone menzionate nel provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla legittimità di un diniego plurimotivato è sufficiente che resista alle censure una delle ragioni autonome poste a fondamento dell'atto, senza necessità di esaminare l'incidenza delle ulteriori motivazioni eventualmente erronee o illegittime.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza, l'Amministrazione può valutare in chiave prognostica le vicende penali del convivente dell'istante, quando esse siano ritenute indicative di un contesto familiare non pienamente conforme ai valori dell'ordinamento.
- La valutazione sull'integrazione e sull'affidabilità dell'aspirante cittadino può estendersi al nucleo convivente, quale ambito privilegiato di formazione e manifestazione della personalità individuale, purché il giudizio amministrativo non risulti manifestamente irragionevole.
- Le dichiarazioni dell'istante sulla natura meramente sporadica dei rapporti con un convivente gravato da precedenti penali possono essere legittimamente considerate non persuasive quando risultino contraddittorie rispetto agli accertamenti della polizia o non concretamente verificabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →