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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9424/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (conto corrente e unità immobiliare) disposto dal GIP nei confronti del marito Ferone Ciro, deducendo: carenza di motivazione e violazione di legge rispetto alla riferibilità dei beni al marito anziché alla formale intestataria (contestazione di intestazione fittizia); mancata valutazione dei presupposti per l'applicazione della confisca "allargata" ex art. 240 bis cod. pen. e mancata considerazione della consulenza tecnica depositata; assenza di accertamento della capacità reddituale autonoma della ricorrente; mancata esistenza di un titolo cautelare idoneo a consentire il sequestro del conto corrente intestato alla sola ricorrente; e carenza di motivazione circa il quantum da sottoporre a vincolo ablativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze proposte dalla difesa non rientrassero nei limiti consentiti per il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro (ammissibile solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti). Il Tribunale del riesame è stato ritenuto aver fornito adeguata e coerente motivazione: ha denunciato l'insufficiente ricostruzione della storia reddituale della ricorrente (onere del terzo che pretende la titolarità), ha rilevato il fumus commissi delicti e la sproporzione tra redditi e beni riconducibili al marito, ha osservato che la consulenza tecnica depositata dalla difesa costituiva elemento nuovo con cui il giudice del riesame non era tenuto a confrontarsi in assenza di poteri istruttori, e che la questione del "quantum" non era decisiva ai fini dell'applicazione dell'art. 240 bis. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a titolo di versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma indicata come base giuridica del decreto di sequestro del GIP; il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi di tale disposizione in relazione agli artt. 240 e 240-bis c.p.

  • art. 240 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della confisca per reati determinati (presupposto del sequestro preventivo funzionale alla confisca). La Corte ha ritenuto adeguata la verifica della sproporzione tra redditi e beni a fini cautelari.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Disciplina della cd. confisca allargata. La Corte chiarisce che ai fini dell'applicazione rilevano la disponibilità diretta o indiretta dei beni e la loro sproporzione rispetto al reddito/attività dichiarata: non è necessario ricavare il "quantum" dalla somma dei proventi dei reati-spia.

  • art. 324, comma 7 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato nella censura sulla motivazione: la Corte ha ritenuto invece che il giudice del riesame abbia fornito motivazione congrua e coerente, dunque la presunta violazione è infondata.

  • art. 309, comma 9 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura relativa alla motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistesse il vizio estremo di motivazione lamentato.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla confisca allargata e alla necessità di motivazione sul presupposto della sproporzione; la Corte ha confermato che il giudice ha valutato correttamente i presupposti senza necessità di una valutazione integrale degli elementi tecnici nuovi depositati dalla difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per irrogare alla ricorrente il pagamento di una somma a titolo di ammenda per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa in sede di presentazione del gravame.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali: questioni di fatto o la semplice diversa valutazione di prove tecniche sono tipicamente inammissibili.
  • Chi, terzo o formalmente intestatario, reclama la proprietà di beni sequestrati deve produrre documentazione completa e cronologicamente significativa sulla propria capacità reddituale e sul nesso con i beni; allegazioni tardive o sommarie rischiano l'inammissibilità.
  • La confisca allargata ex art. 240-bis richiede l'accertamento della disponibilità diretta o indiretta dei beni e la loro sproporzione rispetto al reddito o all'attività: non è indispensabile quantificare il profitto dei reati-spia per determinare l'applicabilità della misura.
  • Documenti o consulenze tecniche depositati in sede di riesame possono costituire elementi nuovi che il giudice del riesame non è obbligato ad approfondire oltre i limiti dei poteri istruttori; per ottenere una valutazione su tali elementi è necessario produrli e farli valere nelle fasi processuali nelle quali sono ammissibili e valutabili.
  • Le censure sulla mancanza di un "titolo cautelare" per il sequestro di rapporti bancari devono essere sollevate e argomentate tempestivamente ed in modo specifico nel procedimento di riesame; l'omessa sollevazione può precludere la loro rilevanza in sede di cassazione.
  • Sollecitare la cassazione per motivi essenzialmente probatori o per mera insufficienza motivazionale non supportata da vizi formali evidenti espone al rischio di inammissibilità e all'imposizione di condanne alle spese e ammende ex art. 616 c.p.p.

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