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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1087

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1087 della Commissione, del 2 giugno 2025, relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare dell’indicazione geografica protetta Chosco de Tineo a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1087 approva una modifica dell’Unione del disciplinare dell’IGP "Chosco de Tineo". La Commissione constata che la domanda, presentata dalla Spagna e già pubblicata, non ha ricevuto opposizioni e può quindi essere accolta. L’atto ha natura essenzialmente confermativa e rende efficace la modifica del disciplinare su tutto il territorio dell’Unione.

Approvazione della modifica del disciplinare dell’IGP "Chosco de Tineo" ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta "Chosco de Tineo", presentata dalla Spagna e pubblicata in GU prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto atto obbligatorio e direttamente applicabile, senza introdurre deroghe o esclusioni ulteriori nel testo. La procedura riguarda una domanda per la quale non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione.

Approvazione della modifica del disciplinare dell’IGP "Chosco de Tineo"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1087 della Commissione approva una modifica dell’Unione del disciplinare relativo all’indicazione geografica protetta "Chosco de Tineo". L’atto si colloca nel passaggio di regime tra il regolamento (UE) n. 1151/2012 e il nuovo regolamento (UE) 2024/1143, richiamato come base giuridica per l’approvazione.

Origine e presupposti della procedura

Dai considerando emerge che la domanda di approvazione della modifica era stata presentata dalla Spagna e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea secondo le regole del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 53, paragrafo 2.

Assenza di opposizioni e approvazione

La Commissione precisa che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione richiamata per la procedura di approvazione della modifica dell’Unione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. In tale contesto, la Commissione conclude che la modifica può essere approvata.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per l’IGP "Chosco de Tineo". Il regolamento non contiene ulteriori prescrizioni operative, divieti o obblighi sostanziali, limitandosi a rendere efficace la modifica del disciplinare.

Entrata in vigore ed effetti

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, relativa all’indicazione geografica protetta "Chosco de Tineo".

Base giuridica e coordinamento con il regolamento (UE) 2024/1143

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. I considerando precisano che la domanda era stata presentata e pubblicata secondo gli articoli 50, paragrafo 2, lettera a), e 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, essendo stata ricevuta prima dell’entrata in vigore del nuovo quadro normativo.

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di approvazione della modifica dell’Unione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariregimi di qualitàmercato interno

Testo integrale

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