Cassazione Civile, Ordinanza n. 05682/2025 del 04/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta da due mutuatari avverso l'intimazione di pagamento notificata dall'istituto di credito per un importo superiore a 6 milioni di euro, fondata su due contratti di mutuo stipulati nel 2001 e nel 2007. In appello i mutuatari chiedevano di far valere la nullità del secondo mutuo per causa illecita, deducendo la violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, t.u.b., cioè il superamento dell'80% del valore dell'immobile ipotecato. La Corte d'appello rigettava la domanda rilevando che, pur essendo la nullità stata prospettata sin dal primo grado, mancavano elementi utili sul valore del bene ipotecato per verificare il superamento del limite. In Cassazione i mutuatari proponevano due motivi: con il primo denunciavano la violazione dell'art. 38, comma 2, t.u.b. per avere la Corte territoriale posto a loro carico la prova del rispetto del limite di finanziabilità; con il secondo denunciavano la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che chi eccepisce la nullità di un contratto non fa valere un diritto ma ne deduce l'inesistenza, con conseguente diversa distribuzione dell'onere probatorio. La società cessionaria del credito resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto adeguatamente formulata la domanda di nullità nell'atto di opposizione a precetto, in violazione degli artt. 163 e 615 c.p.c., e sostenendo che la censura fosse stata costruita solo riportando stralci dell'atto introduttivo senza consentire il controllo di legittimità sulla sua effettiva specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto la censura carente di specificità, perché fondata su meri stralci dell'atto introduttivo e su una lettura alternativa della domanda rispetto a quella già data dal giudice di merito, in violazione dei requisiti di specificazione del ricorso per cassazione. Quanto al ricorso principale, la Corte lo ha reputato infondato alla luce del sopravvenuto arresto delle Sezioni Unite n. 33719/2022, che ha escluso che il superamento del limite di finanziabilità dell'art. 38, comma 2, t.u.b. determini nullità del mutuo fondiario: il limite non è elemento essenziale del contratto né norma imperativa posta a presidio della validità, ma solo specificazione dell'oggetto del finanziamento. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, se le parti hanno voluto stipulare un mutuo fondiario, il giudice non può riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali solo perché si contesta il superamento del limite. Le spese di legittimità sono state compensate tra le parti in ragione dell'intervento, nelle more, della pronuncia delle Sezioni Unite. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 2, d.lgs. 385/1993 (t.u.b.)
Il limite di finanziabilità del mutuo fondiario non è norma determinativa del contenuto essenziale del contratto né presidio della sua validità; la sua violazione non comporta nullità del mutuo.
art. 2697 c.c.
La censura sull'onere della prova è stata ritenuta infondata nel merito; la Corte ha escluso che la deduzione di nullità del mutuo imponesse la prova del limite di finanziabilità nei termini prospettati dai ricorrenti.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, avendo la parte riportato solo stralci dell'atto introduttivo senza consentire il controllo della censura.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato quale requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione quando si deduce un vizio del procedimento o della sentenza.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come ulteriore requisito per l'ammissibilità della censura che investa la nullità dell'atto introduttivo o del procedimento.
art. 615 c.p.c.
È stata richiamata dalla ricorrente incidentale in relazione all'opposizione a precetto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 163, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata richiamata dalla ricorrente incidentale per contestare la sufficiente determinazione della domanda, ma senza superare il vaglio di ammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, t.u.b. non determina nullità del contratto, perché quel limite non integra un elemento essenziale del negozio né una norma imperativa posta a presidio della validità del contratto.
- Quando le parti hanno effettivamente voluto stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale, il giudice non può riqualificare d'ufficio il contratto in altra figura negoziale per neutralizzarne gli effetti legali solo in ragione della contestazione del limite di finanziabilità.
- Nel ricorso per cassazione che deduce la nullità di un atto o di un procedimento, la censura deve essere specifica e autosufficiente; il mero richiamo di stralci dell'atto introduttivo o una diversa lettura della domanda rispetto a quella del giudice di merito non sono sufficienti.
- La deduzione di un vizio relativo alla nullità della domanda o dell'atto introduttivo richiede il rispetto dei requisiti di indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, altrimenti la censura è inammissibile.
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