Sentenza n. 454/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento della nota prot. n. 0000084/2026 del 09.01.2026, comunicata con pec del 12.01.2026, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha rigettato la domanda di ammissione agli incentivi acquisita in data 03.10.2022, con prot. n. 2290/2022; del non conosciuto, perché mai trasmesso, verbale della riunione della Commissione del 19.06.2025 n. 155; del non conosciuto, perché mai trasmesso, verbale della riunione della Commissione del 12.11.2025; di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione a incentivi pubblici, unitamente ai verbali della Commissione e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la nota ministeriale del 9 gennaio 2026, comunicata il 12 gennaio 2026, con cui era stata rigettata la domanda di ammissione agli incentivi presentata il 3 ottobre 2022, nonché i verbali delle riunioni della Commissione del 19 giugno 2025 e del 12 novembre 2025, non conosciuti perché non trasmessi, e gli atti connessi, presupposti e conseguenti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, riferendo di essere stata successivamente ammessa agli incentivi richiesti, e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR, con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della successiva ammissione della società agli incentivi richiesti. Il giudice ha escluso la cessazione della materia del contendere, in considerazione del contenuto e della natura dell’atto impugnato, come evidenziato anche dalla difesa erariale; ha quindi definito il giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti e le parti, previamente avvisate, non si oppongono.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sopravvenuta ammissione del ricorrente al beneficio o incentivo oggetto del diniego impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di annullamento e, quindi, l’improcedibilità del ricorso, quando non residui un interesse concreto e attuale alla pronuncia.
- La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale perseguito non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere: tale esito va distinto dall’improcedibilità e dipende dal contenuto e dalla natura dell’atto impugnato e dall’effettiva integrale eliminazione della controversia.
- La sentenza in forma semplificata può essere pronunciata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. quando il giudice avvisa le parti della possibile definizione immediata e nessuna di esse vi si oppone.
Come è indicizzato
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