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Ordinanza

Ordinanza n. 12491/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento del Consolato d’Italia in Casablanca, prot. n. 2322 del 3 marzo 2025, di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato stagionale, nonché ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusa la revoca del nulla osta n. P-CSL/L/Q/2024/107545 da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Cosenza.

Giustizia amministrativa202505591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato stagionale emesso dal Consolato d’Italia a Casablanca e revoca del nulla osta al lavoro subordinato emessa dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Cosenza

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato stagionale e la connessa revoca del nulla osta al lavoro. Dopo che il Collegio aveva prospettato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile incompetenza territoriale del TAR Lazio, le amministrazioni resistenti hanno chiesto la declinatoria della competenza in favore del TAR Calabria - Catanzaro, mentre il ricorrente ha sostenuto la competenza del TAR Lazio. La questione decisiva riguarda il rapporto tra la competenza territoriale relativa alla revoca del nulla osta, adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Cosenza, e quella relativa al successivo diniego del visto, adottato dal Consolato d’Italia a Casablanca.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Calabria - Catanzaro. Il Collegio ha ritenuto che il diniego del visto sia connesso per accessorietà alla revoca del nulla osta, poiché costituisce lo sviluppo necessario di quest’ultima ed è vincolato nel suo esito. Ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., rilevando che tale disposizione riguarda l’ipotesi in cui l’atto presupposto non sia immediatamente lesivo e non sia autonomamente impugnato o impugnabile; nel caso concreto, invece, la revoca del nulla osta è immediatamente lesiva e l’interesse a ricorrere sorge già dalla sua adozione. La competenza territoriale del TAR Calabria, competente per l’atto principale adottato dallo Sportello Unico di Cosenza, attrae tuttavia anche la domanda relativa al diniego del visto, in ragione della procedura sostanzialmente unitaria e del principio del simultaneus processus. Tale concentrazione è stata ricondotta ai principi di effettività della tutela e ragionevole durata del processo, nonché al cumulo di domande connesse e alla disciplina della domanda accessoria. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Calabria ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Non è stata esaminata la domanda cautelare. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    La competenza territoriale è inderogabile, salva l’applicazione delle regole sulla connessione nei limiti riconosciuti dal giudice.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza

    La disposizione disciplina l’impugnazione cumulativa dell’atto conseguenziale lesivo e dell’atto presupposto non immediatamente lesivo; non si applica quando l’atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giurisdizionale giustifica la concentrazione davanti a un unico giudice delle cause connesse.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il principio della ragionevole durata del processo costituisce una ratio della concentrazione delle controversie connesse davanti a un unico giudice.

  • art. 32 c.p.a.

    Consente il cumulo di domande connesse davanti allo stesso giudice e conferma la rilevanza processuale della concentrazione delle cause.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali

    Consente l’applicazione analogica o integrativa delle norme del codice di procedura civile compatibili o espressive di principi generali.

  • art. 31 c.p.c.

    La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo…

    La domanda accessoria può essere concentrata davanti al giudice territorialmente competente per la domanda principale, anche quando l’accessorietà derivi dalla connessione tra provvedimenti adottati da autorità diverse.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione del processo davanti al giudice indicato come competente dopo la declinatoria.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato utilizzato per sottoporre alle parti la questione rilevata d’ufficio relativa alla possibile incompetenza territoriale.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento presupposto è autonomamente e immediatamente lesivo, l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. non si applica in quanto tale disposizione riguarda l’impugnazione cumulativa di un atto presupposto non immediatamente lesivo e di un atto conseguenziale dal quale deriva la lesione.
  • Il provvedimento di diniego del visto d’ingresso adottato dall’autorità consolare è connesso per accessorietà alla revoca del nulla osta al lavoro adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione quando il diniego costituisce sviluppo necessario della revoca ed è vincolato da essa nell’esito.
  • In presenza di una procedura sostanzialmente unitaria, la competenza territoriale relativa all’impugnazione dell’atto principale può attrarre, per connessione e accessorietà, quella relativa all’impugnazione dell’atto consequenziale adottato da un’amministrazione diversa, al fine di realizzare il simultaneus processus.
  • Il principio del simultaneus processus e della concentrazione delle cause connesse trova fondamento nei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, nonché nella possibilità di cumulare domande connesse davanti allo stesso giudice.
  • In mancanza di una disciplina specifica del codice del processo amministrativo sul mutamento della competenza territoriale per ragioni di connessione, possono applicarsi, ai sensi dell’art. 39, comma 1, c.p.a., le disposizioni del codice di procedura civile espressive di principi generali, tra cui quella sulla domanda accessoria.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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