Cassazione Penale, Sentenza n. 28768/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale aveva revocato una misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare attività professionale/imprenditoriale applicata a un indagato ritenuto gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falsi, accessi abusivi a sistemi informatici e false prescrizioni mediche, condotte funzionali a truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale e ad altri delitti-fine. Secondo l’imputazione, l’indagato, quale rappresentante regionale di una società operante nel settore dell’ossigenoterapia, avrebbe condiviso e appoggiato le strategie del gruppo criminale, coordinandosi con il promotore per l’operato di medici che redigevano falsi piani terapeutici, così incrementando il fatturato della società e favorendone l’imposizione sul mercato locale. Il pubblico ministero ha impugnato l’ordinanza sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso l’attualità e la proporzionalità delle esigenze cautelari: da un lato, valorizzando la data dell’ultimo accesso abusivo e la sospensione dell’indagato dal servizio; dall’altro, facendo leva su interventi regionali di regolamentazione delle procedure e sulla ritenuta irrilevanza di conversazioni captate dopo il 2024. Il ricorrente ha dedotto che il reato associativo era contestato fino all’attualità, che non vi erano elementi per escluderne la permanenza, e che le perquisizioni e gli altri elementi investigativi mostravano la persistenza di una collaborazione illecita e del rischio di prosecuzione dell’attività criminale. La difesa ha eccepito anche la pretesa inutilizzabilità di alcuni atti richiamati dal ricorrente, perché non comunicati alla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero e ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della misura cautelare. Ha censurato la motivazione del Tribunale perché parziale e non coerente con i criteri di valutazione dell’attualità del pericolo di recidiva e della proporzionalità della misura. In particolare, ha rilevato che il giudice della cautela aveva sostanzialmente valorizzato la cessazione temporale di alcuni accessi abusivi e la sospensione disciplinare dell’indagato, senza considerare adeguatamente che nei suoi confronti era contestato un ruolo organico, stabile e strutturato all’interno di un’associazione per delinquere, con conseguente necessità di una valutazione più ampia della sua personalità criminale, dei rapporti con i correi e del rischio di ripresa di contatti o attività illecite. Il Tribunale del riesame dovrà quindi riesaminare la questione attenendosi ai principi indicati dalla Corte e verificare se le originarie esigenze cautelari siano effettivamente cessate.
Norme richiamate
art. 274, lett. c), c.p.p.
L'attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l'imminenza del reato, ma con la continuità temporale del rischio e con la persistenza della potenzialità criminale dell'indagato.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Ha introdotto il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva nel sistema cautelare.
art. 56 c.p.
Richiamato solo indirettamente nell’elenco degli istituti trasversali, non in modo espresso nella sentenza.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali, l'annullamento in cassazione non può fondarsi su una mera rilettura alternativa dei fatti o su una diversa valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, riservate al giudice di merito.
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato ex art. 274, lett. c), c.p.p. va inteso come continuità del rischio nel tempo e non come imminenza della commissione di un nuovo reato.
- L'attualità e la concretezza del pericolo cautelare devono essere desunte da specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, con valutazione autonoma ma coordinata rispetto agli indici della gravità indiziaria.
- La proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare devono permanere per l'intera durata della sua efficacia: il giudice deve verificare costantemente se la misura concreta sia ancora necessaria e non più afflittiva del minimo indispensabile.
- Quando all'indagato è contestato un ruolo organico e stabile in un'associazione per delinquere, la valutazione delle esigenze cautelari non può essere ridotta alla sola cessazione di singole condotte o a interventi organizzativi esterni, ma deve considerare la persistenza del legame criminoso e il rischio di ripresa dei contatti con il contesto illecito.
Come è indicizzato
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