Cassazione Civile, Ordinanza n. 41217/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla revisione degli estimi catastali di un immobile sito in Roma, zona microzonale Esquilino. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva deciso la causa; l'Ufficio aveva poi proposto appello, notificandolo a mezzo di un operatore di posta privata. La Commissione tributaria regionale ha dichiarato l'appello inammissibile ritenendo la notificazione inesistente, perché eseguita con mezzo non abilitato, e ha negato la possibilità di rinnovare la notifica. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. 58/2011, degli artt. 16, comma 3, e 38, comma 3, del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 327, comma 1, c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente qualificato come inesistente la notifica dell'appello eseguita tramite licenziatario privato (Nexive spa).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha aderito al principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel periodo intermedio tra la direttiva 2008/6/CE e la legge n. 124/2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore di posta privata senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente. Tuttavia ha osservato che, ai fini della verifica della tempestività dell'appello, non rileva la data di spedizione del plico, ma quella di ricezione da parte dell'appellata, o in mancanza la costituzione dell'appellato. Nel caso concreto, dall'esame del fascicolo non risultava prova idonea della data di notifica/ricezione dell'appello, mentre la sentenza di primo grado era stata depositata il 10 ottobre 2016; pertanto l'Ufficio non aveva dimostrato la tempestività del gravame entro il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello è stata comunque confermata per tardività ex art. 51 d.lgs. 546/1992. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. 58/2011
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in relazione al regime delle notificazioni tramite operatore postale privato.
art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la legittimità/efficacia della notifica dell'appello nel processo tributario.
art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di notificazioni e termini nel processo tributario.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Applicato per il termine di impugnazione semestrale dalla pubblicazione della sentenza quando non sia stata notificata.
art. 51 d.lgs. 546/1992
Usato come base per la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività.
direttiva n. 2008/6/CE
La Corte richiama il quadro europeo che consente la possibilità per gli operatori postali di notificare atti giudiziari salvo giustificazione oggettiva ostativa dello Stato.
legge n. 124 del 2017
Individuata come momento di passaggio al nuovo regime normativo in materia di notificazioni tramite operatori postali privati.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per formulare il motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel periodo normativo intermedio tra la disciplina europea e il successivo intervento legislativo interno, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo non è inesistente, ma nulla.
- Quando la notifica dell'impugnazione sia effettuata tramite operatore di posta privata, ai fini della verifica della tempestività non rileva la sola data di spedizione, ma occorre accertare la data di ricezione da parte del destinatario, oppure, in difetto, la sua costituzione in giudizio.
- L'onere di provare la tempestività dell'impugnazione grava sulla parte che propone l'appello; in mancanza di prova della data di ricezione dell'atto, il gravame può essere dichiarato inammissibile per tardività.
- La questione della tempestività dell'impugnazione è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, ove dagli atti emerga il mancato raggiungimento della prova del rispetto del termine.
- Se manca la notificazione della sentenza di primo grado, il termine lungo per proporre appello decorre dal deposito della sentenza stessa.
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