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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33760/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso del Ministero è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse correttamente uniformata ai principi di diritto ricavati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalle Sezioni Unite della Cassazione, riconoscendo al medico il diritto alla remunerazione adeguata per il periodo successivo al 1 gennaio 1983. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un medico, iscritto a una scuola di specializzazione in radiodiagnostica dall'anno accademico 1981/82 all'anno accademico 1983/84, a ottenere la remunerazione adeguata prevista dalla disciplina comunitaria per i medici specializzandi, in ragione del mancato recepimento da parte dello Stato italiano delle direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva condannato il Ministero al risarcimento dei danni, riconoscendo il diritto alla remunerazione a partire dal 10 gennaio 1983. Il Ministero ha impugnato la decisione deducendo violazione delle direttive CEE richiamate, dell'art. 2043 c.c., dell'art. 11 della L. n. 370/1999 e della sentenza CGUE del 24 gennaio 2018, sostenendo che l'iscrizione alla scuola fosse anteriore alla scadenza del termine di recepimento e che, pertanto, non vi fosse alcun inadempimento risarcibile. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, richiamando la successiva sentenza della CGUE del 3 marzo 2022 e il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2022, secondo cui la remunerazione adeguata spetta anche per i corsi iniziati prima del 29 gennaio 1982, ma solo per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1983 fino al termine della formazione, se la specializzazione rientra tra quelle contemplate dalle direttive.

Norme richiamate

  • direttiva CEE 75/363

    articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché allegato

    La formazione a tempo pieno o a tempo ridotto di medico specialista deve essere oggetto di remunerazione adeguata per il periodo successivo al 1 gennaio 1983, se relativa a specializzazione comune a tutti gli Stati membri o a più Stati membri e menzionata nelle direttive.

  • direttiva CEE 82/76

    Le disposizioni della direttiva, entrata in vigore il 29 gennaio 1982, si applicano agli effetti futuri delle iscrizioni a scuole di specializzazione avvenute prima della sua entrata in vigore, ma solo dal termine di trasposizione del 1 gennaio 1983.

  • direttiva CEE 93/16

    Richiamata nel ricorso come fonte normativa, senza specifica autonoma elaborazione decisoria nel testo.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro dell'azione risarcitoria per inadempimento dello Stato al recepimento delle direttive comunitarie.

  • art. 11 della legge n. 370/1999

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, senza una specifica interpretazione autonoma nella motivazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità dello Stato per mancato recepimento delle direttive sulla remunerazione dei medici specializzandi, il diritto al risarcimento può spettare anche a chi si sia iscritto alla scuola prima dell'entrata in vigore della direttiva, ma limitatamente agli effetti futuri della situazione giuridica e dal momento in cui è scaduto il termine di trasposizione.
  • L'iscrizione a una scuola di specializzazione prima dell'entrata in vigore della disciplina europea non esaurisce di per sé il rapporto, sicché gli effetti successivi alla scadenza del termine di recepimento possono ricadere nell'ambito applicativo della normativa sopravvenuta in assenza di specifiche deroghe transitorie.
  • La remunerazione adeguata spetta solo se la specializzazione medica rientra tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più Stati membri e previste dalle direttive richiamate.
  • Quando la decisione impugnata si conforma ai principi recentemente affermati dalla Corte di giustizia e dalle Sezioni Unite sul medesimo tema, la censura di violazione di legge è infondata se mira a negare in radice il diritto riconosciuto nei limiti temporali e sostanziali fissati da tali principi.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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